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I costi pluriennali: le spese per studi e ricerche, di pubblicità e rappresentanza


Il legislatore si occupa di alcune spese pluriennali per consentire, in deroga al principio di competenza, la loro deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono sostenute.
Le spese sostenute per studi e ricerche, pur essendo costi pluriennali, sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute (è fatta salva comunque la facoltà del contribuente di dedurre tali costi in quote costanti fino ad un massimo di cinque).
Le spese di rappresentanza sono deducibili solo nella misura di ⅓ del loro ammontare complessivo: poiché l’inerenza di tali spese può essere dubbia, il legislatore ha forfetizzato la quota inerente.
Il criterio temporale di deduzione di queste spese è fissato in cinque anni.
Assume rilievo pratico la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda, da un lato, e spese di rappresentanza, dall’altro: la distinzione più plausibile sembra consistere nel fatto che la pubblicità e la propaganda hanno per oggetto un determinato prodotto o servizio, mentre le spese di rappresentanza hanno per oggetto l’impresa in genere.
Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili interamente nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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