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Fonti delle norme tributarie: i regolamenti


L’altra e residuale categoria di fonti di produzione delle norme tributarie (tenuto conto che la vigenza nella nostra materia della riserva, sia pur relativa, di legge preclude qualsiasi ambito di operatività alla fonte/fatto consuetudinaria) è costituita dai regolamenti.
Cominciando dai regolamenti statali, per quanto a noi interessa, vanno segnalati quelli emanati per disciplinare:
a. l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi (regolamenti esecutivi);
b. l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, al di fuori delle materie riservate alla competenza regionale (regolamenti attuativi o integrativi);
c. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge (regolamenti autonomi o indipendenti).
Nella nostra materia hanno diritto di cittadinanza tanto i regolamenti meramente esecutivi i quali, essendo preordinati ad introdurre semplici disposizioni di dettaglio indispensabili per la concreta operatività di norme di legge, risultano compatibili addirittura con la riserva di legge assoluta; quanto ed altresì, sia pure con riferimento a soli elementi cosiddetti secondari della prestazione impositiva, i regolamenti attuativi o integrativi, i regolamenti delegati, i regolamenti ministeriali o interministeriali (soggetti, questi ultimi, all’ulteriore limite di non dettare norme contrarie a quelle contenute nei regolamenti emanati dal governo), nonché quelli promananti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Risultano viceversa esclusi i soli regolamenti autonomi o indipendenti, dal momento che tale categoria di regolamenti presuppone la totale mancanza di una disciplina legislativa.
Oltre regolamenti statali vengono talvolta in considerazione in materia di tributi erariali altresì i regolamenti delle Regioni e degli enti locali territoriali, che trovano il loro esplicito fondamento in specifiche disposizioni costituzionali.
È dato genericamente ed in modo sintetico osservare che:
a. la classificazione oggettiva innanzi delineata torna in linea di principio applicabile anche a tali regolamenti;
b. è senz’altro esatto il rilievo della dottrina più avvertita secondo cui non è ravvisabile un vincolo di subordinazione gerarchica nel rapporto tra regolamenti statali e regolamenti regionali e neppure tra questi ultimi ed i regolamenti comunali e provinciali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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