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Effetti della norma antielusiva in campo tributario


Le condizioni di operatività della disciplina antielusiva, è necessario soffermarsi sugli effetti che da essa scaturiscono.
Nonostante la formula normativa faccia riferimento alla nozione di inopponibilità, in queste ipotesi non è dato parlare in senso proprio di inefficacia (ovvero dell’effetto tipicamente connesso all’inopponibilità) posto che questa non può non avere portata generale con riguardo al soggetto nei cui confronti si manifesta; mentre nella specie detta inefficacia è al più soltanto relativa, giacché l’atto, il fatto o il negozio conserva piena rilevanza effettuale sotto tutti gli altri profili tributari diversi da quelli che attengono al fenomeno elusivo.
In realtà, la vicenda non interessa il piano degli effetti degli atti e comportamenti posti in essere dal contribuente, bensì quello della normativa applicabile: nel senso che l’amministrazione finanziaria prima ed il giudice tributario dopo, in caso di controversia, sono legittimati a disapplicare la disciplina che è propria della fattispecie medesima e ad applicare viceversa a quest’ultima quella dettata dalla disposizione elusa o scaturente dai principi e quindi dal sistema oggetto dell’elusione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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