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Accertamento dell'elusione e rapporto contribuente-amministrazione finanziaria


Anche questa dottrina non nega che il contribuente e l’amministrazione finanziaria possono addivenire, in via di premessa ancorché implicita, ad una verifica e quindi ad una certa soluzione intorno alla sussistenza del presupposto di fatto del tributo ed alla sua qualificazione giuridica; simili verifiche, peraltro, vengono considerate alla stregua di meri accertamenti strumentali in fatto o in diritto.
Siffatta disputa non ha ragion d’essere, palesandosi in proposito decisiva l’osservazione per cui il collegamento in termini necessari ed esclusivi tra procedura di accertamento e fattispecie impositiva ad elemento illiquido non tiene conto del fatto che l’adozione di tale procedura può essere altresì il frutto di una scelta del legislatore di semplice opportunità, giustificata da quel carattere di complessità che la vicenda impositiva è suscettibile di assumere.
Perplessità non minori insorgono allorché si sposti l’attenzione sul piano degli effetti della procedura di accertamento e dei relativi atti.
Il nostro dissenso nei confronti dell’opinione che assimila l’atto di accertamento tributario della finanza alle sentenze di accertamento è netta e radicale: l’assimilazione viene limitata al contenuto e non estesa agli effetti; il che è inaccettabile perché gli effetti di un atto sono strettamente correlati all’oggetto che lo caratterizza.
Non possiamo non ribadire, da un lato, l’opinione che, una volta ravvisata nella legge la fonte dell’obbligazione tributaria così riconducendo la norma impositiva allo schema norma-fatto,  manca qualsiasi spazio non solo per un potere normativo sostanziale dell’amministrazione finanziaria, ma anche per un potere di accertamento in capo a quest’ultima con riguardo al modo di essere in concreto della fattispecie impositiva, nonché alla qualificazione giuridica della medesima ed alla individuazione degli effetti che il legislatore vi collega; onde la palese contraddittorietà dell’opinione in esame rispetto alle premesse da cui muove.
Dall’altro lato, un siffatto potere di accertamento, ove realmente configurabile, coinvolgendo necessariamente gli elementi essenziali della fattispecie tributaria, si porrebbe in palese contrasto con la riserva sia pur relativa di legge di cui all’art. 23 cost.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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