Effetti dell’avviso di accertamento dell'amministrazione finanziaria
Naturalmente, laddove l’avviso di accertamento si atteggia come parziale, l’effetto della quantificazione dell’imponibile risulta circoscritto ai soli elementi considerati, restando pertanto impregiudicato lo svolgimento dell’ulteriore attività accertatrice.
Val la pena di precisare che qui l’inutile decorso del termine di decadenza per contrastare l’avviso di accertamento davanti al giudice all’uopo munito di giurisdizione non è semplice strumento di consolidamento degli effetti che tale atto è destinato ex se a produrre; bensì rappresenta, insieme all’atto medesimo, l’ulteriore elemento della fattispecie alla quale la legge direttamente collega gli effetti in questione.
Val quanto dire, volendo ulteriormente precisare come abbiamo fatto per la dichiarazione, che l’avviso di accertamento non è atto costitutivo di effetti, bensì mero atto costitutivo di fattispecie.
Il suggello delle conclusioni appena raggiunte proviene ancora una volta dal modo in cui si atteggia il processo tributario e, in particolare, dal tipo dei poteri di cognizione e decisione attribuiti al giudice delle controversie impositive: il quale non incontra davanti a sé lo sbarramento dello schermo consistente nell’atto impositivo della finanza, potendolo perciò solo annullare se illegittimo; ma provvede, ponendosi a diretto contatto con la fattispecie e la disciplina legale di essa, ad emettere pronunce di merito, e quindi sostitutive sia della dichiarazione sia dell’avviso predetto in ordine alla determinazione dell’an e del quantum della pretesa impositiva.
Per concludere, occorre occuparsi del potere dell’amministrazione finanziaria di emendare gli errori e i vizi in cui sia incorsa in sede di avviso di accertamento:
a. l’imponibile o l’imposta, risultanti dall’avviso di accertamento notificato al contribuente, possono formare oggetto di rettifica negli angusti confini in cui le norme relative ai vari tributi consentono l’integrazione o la modifica dell’atto di accertamento mediante la notificazione di un nuovo avviso;
b. quanto alla rinnovazione, intendendo per essa l’emanazione di un ulteriore avviso emendato dai vizi formali nonché dagli errori materiali e di calcolo, la si può ritenere consentita all’ufficio competente senza alcun limite che non sia quello del rispetto del termine perentorio entro il quale deve avvenire, a pena di decadenza, la notifica dell’avviso di accertamento;
c. non v’è dubbio, infine, che sussiste il potere dell’ufficio di procedere in via di autotutela all’annullamento totale o parziale dell’avviso di accertamento qualora esso constati che la presenza per il suo tramite avanzata risulti in tutto o in parte infondata.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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