Natura dell’avviso di accertamento: il potere di rettifica, di rinnovazione e di annullamento
Dall’analisi condotta nei paragrafi che precedono emerge che:
1. a volte l’avviso di accertamento reca soltanto la determinazione quantitativa della base imponibile;
2. altre volte, che sono oggi le più frequenti, l’atto in questione abbraccia anche, oltre alla determinazione dell’imponibile, la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta corrispondentemente dovuta;
3. non mancano, infine, ipotesi in cui l’avviso di accertamento, a motivo dell’intima connessione fra base imponibile e presupposto, contiene altresì la verifica, implicita e strumentale, degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’assetto sostanziale del rapporto obbligatorio di imposta.
Tale essendo lo spettro dei possibili e variegati contenuti dell’avviso di accertamento, altrettanto diversificata è la gamma degli effetti che si producono allorquando l’avviso di accertamento diviene definitivo in conseguenza della sua mancata impugnazione nel termine perentorio all’uopo previsto dalla legge.
Effetti che possono consistere:
a. nella quantificazione della base imponibile;
b. nella liquidazione dell’imposta;
c. nella fissazione del regime dell’obbligazione tributaria.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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