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Natura dell’avviso di accertamento: il potere di rettifica, di rinnovazione e di annullamento


Dall’analisi condotta nei paragrafi che precedono emerge che:
1. a volte l’avviso di accertamento reca soltanto la determinazione quantitativa della base imponibile;
2. altre volte, che sono oggi le più frequenti, l’atto in questione abbraccia anche, oltre alla determinazione dell’imponibile, la liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta corrispondentemente dovuta;
3. non mancano, infine, ipotesi in cui l’avviso di accertamento, a motivo dell’intima connessione fra base imponibile e presupposto, contiene altresì la verifica, implicita e strumentale, degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’assetto sostanziale del rapporto obbligatorio di imposta.
Tale essendo lo spettro dei possibili e variegati contenuti dell’avviso di accertamento, altrettanto diversificata è la gamma degli effetti che si producono allorquando l’avviso di accertamento diviene definitivo in conseguenza della sua mancata impugnazione nel termine perentorio all’uopo previsto dalla legge.
Effetti che possono consistere:
a. nella quantificazione della base imponibile;
b. nella liquidazione dell’imposta;
c. nella fissazione del regime dell’obbligazione tributaria.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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