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Critiche alle tesi sul principio di capacità contributiva


Innanzitutto, quando si afferma che l’unico effettivo limite al potere impositivo sarebbe costituito dalla necessità che nelle sue scelte il legislatore non travalichi il principio di ragionevolezza, si finisce per svuotare di ogni sostanziale contenuto l’articolo 53 cost., poiché il rispetto di tale principio discende già dal contenuto precettivo dell’articolo 3 cost.
Quanto poi al concetto di capacità contributiva posto in stretto collegamento con gli indici rivelatori del godimento di servizi pubblici, se è vero che è irrilevante la finalizzazione delle entrate impositive alla copertura delle spese da sostenere per una particolare categoria di servizi, quelli indivisibili, non può non essere altrettanto irrilevante l’eventuale godimento dei servizi medesimi che si accompagni alla titolarità dei fatti espressivi di quella forza economica costituente il nucleo essenziale, per generale convincimento, della capacità contributiva.
Si aggiunga che la gamma dei principali tributi del nostro ordinamento tributario tende a colpire fatti o situazioni che, nel mentre sono rivelatori di una forza economica, non lasciano alcun modo dedurre un collegamento di quest’ultima con l’utilizzazione di questo o quel servizio.
Maggior credito meritano le altre tesi che si mostrano sensibili all’inquadramento della disposizione in esame nel più ampio panorama delle norme costituzionali.
Sennonché si trascura che l’articolo 53 cost., collocato nell’ambito della disciplina dei rapporti politici, costituisce altresì concreta estrinsecazione nella nostra materia della norma cardine sancita dall’articolo 2 cost., la quale chiama i membri della collettività all’adempimento “dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”; talché la tutela dell’iniziativa economica privata si scontra inevitabilmente con l’attuazione di siffatti doveri di solidarietà mediante il prelievo tributario.
Invero, niente autorizza a trasformare in limiti interni quelli che sono viceversa limiti esterni al potere impositivo, i quali, lungi dal concorrere a identificare il concetto di capacità contributiva, costituiscono vincoli a sé stanti con i quale sicuramente viene a interferire l’azione del legislatore volta a soddisfare le esigenze sottese all’articolo 53 cost.
Pertanto, la scelta in ordine alle manifestazioni di capacità contributiva da assoggettare al prelievo resta rimessa al legislatore, fermi i limiti, che sono appunto limiti esterni all’articolo 53 cost., frapposti dalla necessità di attenersi a criteri di razionalità e di darsi carico del rispetto e del perseguimento anche delle predette ulteriori esigenze oggetto pure esse di tutela e garanzia costituzionali.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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