Limiti esterni alla modifica della dichiarazione dei redditi
Per i limiti esterni, il legislatore tributario è sempre più frequentemente intervenuto per dettare norme le quali individuano nella dichiarazione la sede esclusiva dove addurre e in certi casi addirittura comprovare, a pena di inammissibilità, situazioni di fatto a favore del contribuente.
Alla luce di una tesi che ha trovato recentemente eco tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, siffatte norme andrebbero intese come esplicitazione di un più generale principio comportante un divieto assoluto per il contribuente di addurre a proprio favore fatti ulteriori rispetto a quelli ricompresi nella dichiarazione, una volta scaduto il termine per la sua presentazione.
Per quel che concerne invece l’ipotesi della difformità delle circostanze ed elementi di fatto dichiarati rispetto al reale, non si può trascurare che ci si trova il più delle volte di fronte ad ammissioni sfavorevoli al dichiarante e che è in re ipsa oltretutto la consapevolezza da parte di costui del carattere impegnativo del contenuto di un atto, quale la dichiarazione, per un verso formale e doveroso e, per l’altro, indirizzato al creditore della prestazione.
Val quanto dire che appare innegabile l’efficacia di confessione stragiudiziale attribuibile alle ammissioni suddette.
Con la conseguente alternativa: o si propende per l’indisponibilità delle situazioni giuridiche soggettive che si incardinano in capo ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio di imposta, con il corollario che la confessione non assurge al rango di prova legale e il contribuente dichiarante è assolutamente libero di rettificare le dichiarazioni contra se (salva, in caso di contestazione, la valutazione effettuabile prima dall’amministrazione e poi dal giudice circa la rispondenza alla verità); oppure si ritiene che l’indisponibilità non sussiste per il contribuente, talché le sue confessioni, in applicazione dei principi di autoresponsabilità del dichiarante e di affidamento del terzo destinatario (della dichiarazione confessoria), sono soggette soltanto alla revoca e soltanto se la divergenza tra il fatto e la realtà effettiva sia inconsapevole in quanto dovuta ad errore di fatto o violenza.
Al riguardo esprimiamo l’avviso che sia corretta la seconda alternativa.
Per quel che riguarda infine le eventuali determinazioni volitive a carattere negoziale contenute nella dichiarazione, è nostra opinione che le stesse, proprio e in ragione della loro natura, siano modificabili solo se viziate da errore, violenza o dolo.
Posto che in concreto si configuri l’invalidità dell’atto negoziale contenuto in dichiarazione, il contribuente si troverà di solito nella condizione di far valere la conseguente annullabilità in via di resistenza e, quindi, di eccezione alla pretesa vantata dall’amministrazione finanziaria; e ciò davanti al giudice fornito di giurisdizione al riguardo e con cognizione in via incidentale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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