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Struttura del Tributo


Nel diritto è sempre prevista una fattispecie (=descrizione di una certa realtà di fatto), alla quale corrisponde un determinato effetto giuridico, collegati secondo quanto previsto da una norma.
Nell’ambito tributario alla fattispecie corrisponde la capacità contributiva/la ricchezza in qualunque forma ed in presenza di essa scatta, quale effetto giuridico, l’obbligo tributario (il pagamento).
In diritto tributario, il c. d. presupposto è la fattispecie impositiva (In realtà, il legislatore a volte parla di fatto imponibile, fatto generatore, …, sempre riferendosi al presupposto) ovvero il fatto - come descritto dalle norme e, perciò, è nozione giuridica - manifestativo di capacità contributiva correlato ad una data imposta.
Concetto diverso è l’oggetto dell’imposta - intesa come nozione economica -, che è il tipo di ricchezza in senso economico.
Esempio: Il presupposto dell’IRPEF è costituito dai redditi come disciplinati dal T.U.; l’oggetto economico è il reddito, quale tipologia di ricchezza.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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