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I crediti di imposta


Riguardano i casi in cui il contribuente è creditore dell’Amministrazione finanziaria, si possono verificare tre situazioni:
-il contribuente può aver pagato un reddito dal quale era esente;
-il contribuente ha versato indebitamente una somma superiore a quella dovuta;
-il terzo tipo è quello che identifica in senso stretto i cosiddetti ‘crediti di imposta’. Un esempio è quello rappresentato dal pagamento effettuato in caso di doppia imposizione internazionale gravante sullo stesso reddito. Dall’imposta da pagare in Italia il contribuente dovrà detrarre una somma pari a quanto già versato all’esterno in relazione al valore calcolato sull’importo di ciò che pagherebbe in Italia.
I crediti di imposta si soddisfano attraverso compensazione oppure rimborso. Gli interessi sul tardato rimborso ammontano al 2,5%. L’art. 21 comma 2 del D.p.r. 546 del 1992 indica i termini di decadenza per chiedere il rimborso: la regola generale prevede due anni dal momento del pagamento, eccezionalmente ci sono regole speciali che prevedono termini differenti come ad esempio l’imposta sui redditi che è fissata a 48 mesi.
Se il fisco non ritiene di dover pagare allora emanerà un atto detto ‘rigetto’, impugnabile dal contribuente entro 90 giorni. Se il fisco non si pronuncia entro 90 giorni il contribuente potrà fare richiesta direttamente alla Commissione Tributaria entro il termine di prescrizione.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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