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Modalità di Riscossione


Le imposte sui redditi sono riscosse mediante ritenuta diretta, versamenti diretti e iscrizione nei ruoli.
1) Il versamento diretto viene effettuato dal contribuente o dal sostituto d’imposta senza che ci sia stata l’iscrizione a ruolo.
2) Le ritenute sono dovute solo per determinati tipi di redditi (è escluso, ad esempio, il reddito di impresa) e solo per alcune categorie di contribuenti quali i soggetti organizzati, i lavoratori dipendenti e quei lavoratori autonomi che percepiscono reddito nella forma di provvigioni, premi di vincite e redditi di capitale.
3) Nel caso di iscrizione a ruolo del contribuente a quest’ultimo sarà notificato solo un estratto del ruolo detto ‘cartella di pagamento’ in cui vengono indicate le modalità e la somma del pagamento. La cartella di pagamento deve essere motivata, è un atto impugnabile da parte del contribuente e contiene l’invito a pagare entro 60 giorni. Perché avvenga l’iscrizione a ruolo deve sussistere un titolo che lo giustifichi come ad esempio un avviso di accertamento. Se il contribuente impugna l’avviso di accertamento verrà comunque iscritta a ruolo una somma pari al 50% del pagamento totale. In seguito al giudizio se il contribuente vince la causa gli verrà restituito quel 50% già pagato, se perde in primo grado dovrà pagare i due terzi della somma totale e se perde in secondo grado pagherà l’intero.
I termini per la notifica della cartella di pagamento sono stabiliti all’art. 25 del D.p.r. n.602 del 1973.

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO TRIBUTARIO di Luisa Agliassa
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