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Articolo 84 del tuir


L’art. 84 TUIR specifica che la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascun di essi, con i seguenti limiti: 5 periodi d’imposta successivi a quelli di conseguimento, per le società da tempo operanti – senza limiti di tempo, se tali perdite sono realizzate nei primi 3 periodi di attività.
Comma 7 art. 172 TUIR Le limitazioni e le condizioni al riporto delle perdite si applicano a tutte le società partecipanti alla fusione.
2. Condizioni alla deducibilità delle perdite pregresse. Vitalità delle società partecipanti alla fusione. Vuol dire che i Ricavi e proventi dell’attività caratteristica, costi per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi risultanti dall’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, debbano essere superiori al 40% di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. L’importo delle perdite è riportabile, secondo la norma, nel limite del valore del patrimonio netto di ciascuna società partecipante, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale, al netto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori, esclusi i contributi erogati dallo Stato e da altre enti pubblici. Ulteriore limite all’importo deducibile delle perdite pregresse È rappresentato dalla svalutazione, fiscalmente rilevante, delle partecipazioni nelle società con perdite riportabili effettuata da:
- Una società partecipante alla fusione;
- Una società terza che, successivamente alla svalutazione e prima dell’atto di fusione, abbia ceduto le partecipazioni ad una società partecipante alla fusione Il limite ha l’evidente scopo di evitare la doppia deducibilità delle perdite fiscali.

Tratto da RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI di Andrea Balla
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