Appunti delle lezioni del Corso in Riorganizzazioni Aziendali del Prof. Campra - a.a. 2010/2011
Riorganizzazioni Aziendali
di Andrea Balla
Appunti delle lezioni del Corso in Riorganizzazioni Aziendali del Prof. Campra -
a.a. 2010/2011
Università: Università degli Studi di Torino
Facoltà: Economia
Docente: Prof. Campra1. Articolo 176 TUIR
ART 176 tuir comma 1: I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato
nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in
ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2-
ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e2-bis, la società conferitaria può optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o,
al piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo,per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori
valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per
cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e'
esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a
quello dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e' scomputata dall'imposta sui
redditi.
Andrea Balla Sezione Appunti
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