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International financial reporting standard per le PMI

Si vuole creare un principio che può essere applicato alle piccole medie imprese, per semplificare la vita all’utilizzatore. È adatto per le imprese che non sono quotate. Questo principio è stato pubblicato dallo IASB, ma non è in vigore in Italia, non può essere ancora utilizzato.
Le piccole medie imprese cono imprese familiari, o al massimo di medie dimensione. Sono imprese stand alone, che non redigono il bilancio consolidato, e quindi non possono applicare i principi contabili internazionali. Per colmare questo vuoto è stato emesso questo principio, che però deve ancora entrare in vigore. È un principio pubblico, disponibile, che però non si può applicare, questa è una caratteristica che lo contraddistingue dagli altri principi.
Tutti gli IAS sono strutturati con un numero che identifica lo IAS, e all’interno di quel numero viene trattato un solo principio. Mentre qui all’interno dello stesso principio ci sono le informazioni relative a tutti i principi relativi alle piccole medie imprese. Questo principio è diviso in sezioni, che sono sottoparagrafi di un principio unico.
Rispetto agli altri IAS c’è solo una semplificazione in termini di informativa e viene introdotto un concetto che non appartiene ai principio ordinari che è quello del bilanciamento tra i costi e i benefici. Nel momento in cui i costi sono eccessivi rispetto all’utilità di un certo approccio contabile, i principi semplificati consentono di non adottare questo tipo di politica contabile. Chiaramente deve essere dimostrato che c’è un semplicità obiettiva.

INTRODUZIONE
Lo IASB sviluppa e pubblica anche un principio distinto da applicarsi ai bilanci redatti per uso pubblico e alle altre informazioni finanziarie di quelle entità che in molti paesi sono indicati con termini diversi, tra cui piccole e medie imprese (PMI), entità private ed entità non di interesse diffuso.
La finalità del bilancio delle piccole medie imprese è l’uso pubblico, perché anche se sono piccole avranno degli azionisti, dei soci, degli stakeholder. Ma non per le entità che hanno un interesse diffuso che devono applicare gli IAS normali.
Il termine piccole e medie imprese utilizzato dallo IASB è definito e illustrato nella Sezione 1 Piccole e medie imprese. Molte giurisdizioni del mondo hanno elaborato proprie definizioni di PMI per una vasta gamma di finalità, tra cui la statuizione di obblighi di rendicontazione contabile. Tali definizioni nazionali o regionali spesso comprendono criteri quantitativi basati su ricavi, attività, dipendenti o altri fattori. Di frequente, il termine PMI è utilizzato per indicare o per includere entità molto piccole, indipendentemente dal fatto che esse redigano bilanci per uso pubblico per utilizzatori esterni.
Le PMI spesso producono bilanci utilizzabili unicamente dai titolari-dirigenti, dalle autorità fiscali o da altre autorità governative. I bilanci prodotti unicamente per tali fini non sono necessariamente bilanci redatti per uso pubblico.
Una piccola media impresa potrebbe non avere interesse di mostrare il suo bilancio alle banche.
La normativa fiscale è specifica per ogni giurisdizione e gli obiettivi di rendicontare il bilancio redatti per uso pubblico differiscono dagli obiettivi di rendicontare il reddito imponibile.
Questo concetto è stato visto nello IAS 12. Il principio è scritto dallo IASB, quindi è ovvio che chi lo scrive non lo scrive per l’Italia.
Pertanto, non è verosimile che i bilanci redatti in conformità all’IFRS per le PMI soddisfino pienamente tutte le valutazioni richieste dalla normativa fiscale e dalla normativa di una giurisdizione.
La giurisdizione può essere in grado di ridurre l’“onere della doppia rendicontazione” che graverebbe sulle PMI strutturando le dichiarazioni fiscali come riconciliazioni dell’utile (perdita) d’esercizio determinato in conformità all’IFRS per le PMI e con altre modalità.
Doppi rendicontazione vuol dire doppio bilancio, ossia predisporre i medesimi dati secondo i PCI e i principi fiscali. Ogni singolo paese nell’applicare i PCI potrebbe facilitare l’applicazione dello stesso predisponendo una norma fiscale apposta.

Tratto da INTERNATIONAL ACCOUNTING -CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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