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Le condizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria


La Banca esiste ed opera in forza di un’autorizzazione formale delle autorità competenti.
L’autorizzazione viene concessa dalla Banca d’Italia quando ricorrono le seguenti condizioni:
1. la forma di società per azioni, o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata
2. il versamento del capitale minimo richiesto
3. la presentazione del programma concernente l’attività iniziale, con l’atto costitutivo e lo statuto
4. i requisiti di onorabilità stabiliti per i soci
5. la struttura proprietaria (composizione e ripartizione dei diritti proprietari) rispetti i vincoli e presupposti per l’autorizzabilità (v. dopo)
6. i requisiti di onorabilità e di professionalità per i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo
Queste condizioni vengono verificate dalla BI, che nega l’autorizzazione quando esse non garantiscono la sana e prudente gestione; (potere/dovere autorizzativi); è inoltre necessario che la BI motivi l’eventuale rifiuto di tale autorizzazione.
La tendenza generale delle normative comunitarie consiste nel definire poteri e responsabilità delle autorità di controllo, e di limitarne quindi la discrezionalità di comportamento al fine di “armonizzare” negli Stati comunitari non solo gli ordinamenti ma anche nei fatti la loro applicazione.

La partecipazione al capitale delle banche: vincoli normativi e regime autorizzativo
La legge bancaria persegue l’obiettivo di autonomia e di separatezza sottoponendo ad un’autorizzazione preventiva (e successiva, nella forma della revoca all’autorizzazione) l’acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni superiori al 5% del capitale della banca, o che comportino il controllo della banca stessa. Nella concessione di tale autorizzazione, la BI deve accertare che ricorrano le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca interessata.
Inoltre, la norma vieta l’acquisizione (diretta o indiretta) di partecipazioni superiori al 15% o comunque di controllo ai soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari e non finanziari.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei suddetti limiti, viene fatto carico alla BI di accertare pure l’eventuale esistenza di eventuali accordi idonei a consentire l’esercizio concentrato del diritto di voto, e qualora tali accordi possano pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la BI ha il potere di sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all’accordo (e eventualmente l’alienazione delle azioni per la parte eccedente il limite autorizzabile)
Inoltre la BI ha pure facoltà di richiedere informazioni atte ad accertare la composizione della struttura proprietaria effettiva della banca.

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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