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La tassazione delle attività finanziarie


Le rendite finanziarie sono in generale assoggettate ad imposte sostitutive,che le sottraggono all’imposta progressiva sul reddito delle presone fisiche.Il regime attualmente vigente in Italia,introdotto nel 1998,ha innovato e razionalizzato il sistema precedente,dato il vincolo costituito dalla libertà di movimento internazionale dei capitali che ha di fatto limitato la discrezionalità dei diversi paesi in materia di tassazione delle rendite finanziarie.

Rendite finanziarie e imposta sul reddito delle persone fisiche


Nella definizione del regime impositiva delle attività finanziarie il primo problema riguarda l’eventuale inserimento dei rendimenti nella base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e anche le plusvalenze.
Nel nostro sistema tributario le plusvalenze sono state tradizionalmente escluse dalla base imponibile,la stessa riforma del 1974 non ha inciso sostanzialmente su questo punto.
I redditi di capitale sono poi stati tradizionalmente assoggettati a imposte sostitutive dell’imposizione personale.
Con il riferimento specifico ai titoli di stato la dottrina italiana ha poi elaborato la teoria della “partita di giro”.In base a questa teoria l’aumento dell’aliquota dell’imposta provoca un incremento dei rendimenti lordi di pari misura;il maggior gettito è associato a un uguale aumento degli esborsi per interessi passivi a carico del bilancio pubblico.
Negli ultimi anni la politica tributaria in materia di tassazione delle rendite finanziarie,non solo in Italia,ma in tutti i paesi del mondo,è stata comunque determinata dal processo di liberalizzazione dei movimenti di capitale.
Si deve infine ricordare che la separazione del reddito personale in due componenti,costituite rispettivamente dai redditi di capitale e dagli altri redditi,ha trovato piena espressione nelle riforme fiscali attuate nei paesi del Nord Europa attorno al 1990 (anche s e poi sono state oggetto di significativi ripensamenti).Queste riforme si fondano sulla cosiddetta dual income tax.
Su tutti i redditi di capitale è applicata un’imposta proporzionale,con aliquota uguale a quella dell’imposta sulle società e all’aliquota marginale più bassa dell’imposta personale progressiva. L’imposta personale progressiva colpisce dunque i redditi di lavoro e trasferimenti.

Base imponibile


La tassazione delle attività finanziarie può essere commisurata,in modo non necessariamente alternativo,a:
Reddito (nelle due forme tipiche di dividendi e interessi)
Plusvalenze (la base imponibile è costituita in generale dalla variazione del valore capitale dell’attività finanziaria nel periodo dell’imposta)
Proventi netti realizzati su contratti riguardanti prodotti derivati (sono strumenti derivati le attività finanziarie il cui valore è determinato da quello di altri titoli scambiati sul mercato);
Patrimonio (la base imponibile è costituita dal valore di mercato dell’attività finanziarie)
Gli zero coupon bonds,ovverosia le obbligazioni che,non prevedendo la corresponsione di alcun interesse,sono rimborsate alla scadenza a un valore superiore a quello di sottoscrizione (la plusvalenza pari alla differenza fra valore finale e valore iniziale è un interesse implicito).Per queste obbligazioni il riferimento al reddito porterebbe all’applicazione di un’imposta nulla,non essendoci formalmente materia imponibile;
Nell’individuazione della base imponibile problemi particolari sono stati comunque posti dagli estesi fenomeni d’innovazione verificatisi negli ultimi anni. L’evoluzione dei mercati finanziari ha infatti portato all’introduzione di nuovi prodotti di fronte ai quali le legislazioni si sono spesso rivelate inadeguate.


Agevolazioni per particolari dorme di impiego del risparmio

I sistemi di tassazione delle rendite finanziarie possono essere caratterizzati da un maggiore o minore grado di eterogeneità nell’imposizione delle diverse forme di impiego del risparmio. L’eterogeneità può essere il risultato di un processo di stratificazione scarsamente coerente,come,ad esempio,il sistema vigente nel nostro paese fino al 1998.
In altri casi l’eterogeneità può derivare dalla decisione di privilegiare il risparmio a lungo termine rispetto a quello a breve,e in particolare di favorire gli impieghi che hanno una finalità previdenziale.


Problemi dell’acquisizione delle informazioni e di coordinamento internazionale

La dimensione internazionale dell’impiego del risparmio finanziario richiede che siano risolti formidabili problemi di acquisizione delle informazioni sui redditi di soggetti residenti operanti all’estero.La scarsa volontà politica,tipica di alcuni paesi,di avviare forme di cooperazione internazionale rende di fatto inapplicabili modalità di tassazione che potrebbero trovare ampia giustificazione in termini di efficienza e di equità.


La riforma del 1998

Il sistema italiano pre – riforma era caratterizzato da un’eccessiva eterogeneità dei trattamenti,da una lacunosa modalità di imposizione delle plusvalenze e da una sostanziale impotenza nei confronti dei fenomeni di innovazione finanziaria.
La riforma del 1998 ha innovato radicalmente il sistema complessivo di imposizione delle rendite finanziarie adottando specifiche scelte.


Esclusione delle rendite finanziarie dalla base imponibile dell’imposta personale

A partire dal 1998 è stata data la soluzione al problema dell’estensione dell’imposta personale,sottraendo alla base imponibile di questa larghissima parte delle rendite finanziarie ed introducendo un organico sistema di regimi sostitutivi.


Introduzione di un sistema generale di tassazione delle rendite finanziarie

La formulazione delle definizioni di redditi di capitale e redditi diversi consente di assoggettare a imposta sostitutiva redditi e interessi,plusvalenze e proventi connessi alle operazioni su prodotti derivati.
I redditi di capitale sono costituiti da:
Interessi su obbligazioni e su depositi e conti correnti bancari;
Utili derivanti dalla partecipazione in società;
Proventi dalla gestione collettiva del risparmio
Proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
Redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
Interessi e altri proventi aventi per oggetto l’impiego di capitale,esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto
Rendimenti attribuiti ai fondi di previdenza ai quali sono assimilabili i redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR.
I redditi di capitale comprendono anche la differenza fra le somme rimborsate e le somme prestate quando non è prevista alcuna corresponsione di interessi.
I redditi diversi sono costituiti da plusvalenze e da proventi ottenuti operando su prodotti derivati.
Le plusvalenze possono essere ottenute da:
cessioni di partecipazioni qualificate;
cessioni di partecipazioni non qualificate;
cessioni di titoli pubblici e privati,e di quote di partecipazione in fondi d’investimento.
La base imponibile delle plusvalenze è costituita dalla differenza fra il corrispettivo percepito e il costo d’acquisto,aumentato di ogni onere a esso inerente,esclusi gli interessi passivi.
Le plusvalenze sono tassate,in alcuni casi,alla maturazione e,in altri,alla realizzazione.Il differimento del pagamento dell’imposta che si ha quando le plusvalenze sono tassate alla realizzazione costituisce un evidente vantaggio per il contribuente.
Gli altri proventi rientrati nei redditi diversi sono essenzialmente connessi alle operazioni su prodotti derivati.
Le tipologie fondamentali di contratti derivati sono tre: futures, options e swaps.
1. I futures sono contratti derivati,negoziati su mercati regolamentati con l’interposizione di una stanza di compensazione,con i quali le parti si impegnano a scambiare a una data stabilita e a un prezzo prefissato determinate attività oppure a versare o riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento. Si possono in altri termini scambiare titoli o valute o flussi finanziari. Se il contratto giunge a termine,i valori mobiliari oggetto di scambio saranno effettivamente consegnati.Se il contratto è chiuso anticipatamente da una delle parti,questa parte realizzerà o una plusvalenza o una minusvalenza.
La legge fiscale annovera i proventi dei futures fra i redditi diversi: sono redditi diversi le plusvalenze e i proventi realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi o negativi in dipendenza da un evento incerto.
2. Un opzione attribuisce ad A contro il pagamento di un premio la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put) un’attività finanziaria a un prezzo prefissato (prezzo d’esercizio) o alla scadenza o entro un certo termine.
La legge fiscale include i proventi delle opzioni nei redditi diversi: sono redditi diversi i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari.
3. Gli swaps sono operazioni consistenti nello scambio di flussi finanziari secondo determinate modalità contrattuali.Nel caso di uno swap sui tassi d’interesse,le controparti si scambiano flussi di pagamento di interessi calcolati su un capitale nozionale di riferimento in base a criteri differenziati.Nel caso di uno swap sulle valute,le controparti si scambiano specifici ammontari di due diverse valute,restituendoli nel tempo secondo modalità predefinite. Nel caso più semplice lo swap sui tassi di interesse implica lo scambio di un interesse fisso contro uno variabile.Gli interessi sono calcolati su un capitale di riferimento che comunque non costituisce mai oggetto di scambio.Più precisamente:
il compratore dello swap paga interessi calcolati sulla base di un tasso fisso detto tasso swap;
il venditore paga interessi calcolati sullo stesso capitale in ragione di un tasso variabile;
il regolamento avviene per compensazione:la parte che ha sopportato il tasso di interesse più elevato versa il saldo risultante.
In base alla nostra legge fiscale i proventi degli swaps sono compresi fra i redditi diversi: sono redditi diversi i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di ricevere o effettuare uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse,quotazioni o valori si strumenti finanziari,di valute estere,di merci e ogni altro parametro di natura finanziaria.


Introduzione di un sistema omogeneo di tassazione delle rendite finanziarie nell’ambito di regimi di imposizione alternativi

Il numero delle aliquote è stato ridotto a tre: 11, 12.5 e 27%.
L’aliquota dell’11% si applica ai rendimenti dei fondi pensione e alle rivalutazioni del  TFR. Nell’ambito dei redditi di capitale l’aliquota del 12,5% si applica ai titoli pubblici,alle obbligazioni con scadenza non inferiore ai 18 mesi e ai dividendi azionari,se la partecipazione non è qualificata.
Nell’ambito dei redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e i proventi sui prodotti derivati sono tassati con la stessa aliquota.
Nell’ambito dei redditi di capitale l’aliquota del 27% si applica alle obbligazioni con scadenza inferiore ai 18 mesi,agli interessi sui conti correnti e depositi bancari.
Sugli interessi delle obbligazioni emesse da società non quotate in Borsa,la ritenuta è stabilita al 12,5% a condizione che,al momento dell’emissione,il tasso di rendimento non sia superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2/3.Quando il tasso di rendimento supera i limiti indicati,gli interessi passivi che eccedono l’importo ammesso sono considerati indeducibili ai fini dell’applicazione del reddito dell’impresa.
Gli utili dell’impresa si possono trasformare infatti in interessi passivi (per l’impresa) e in interessi attivi (per i soci):il differenziale fra l’aliquota dell’imposta personale o dell’IRES e la ritenuta a titolo di imposta sui rendimenti delle obbligazioni hanno appunto il fine di limitare la convenienza dei comportamenti elusivi.


I regimi d’imposizione

Date le aliquote,sono previsti quattro regimi di imposizione tra cui l’investitore può scegliere:
risparmio individuale;
risparmio amministrativo;
risparmio individuale gestito;
risparmio collettivo gestito.
Risparmio individuale. Le ritenute a titolo di imposta sui redditi di capitale sono applicate da chi eroga interessi o dividendi su partecipazioni non qualificate.Il contribuente non è tenuto a dichiarare questi redditi in sede di dichiarazione annuale. L’obbligo di dichiarazione esiste per i dividendi da partecipazioni qualificate che,come sappiamo,entrano nella base imponibile dell’IRPEF per il 40% del loro ammontare.
Devono inoltre essere analiticamente dichiarati i redditi diversi cui viene applicata l’aliquota del 12,5%.È possibile la compensazione solo fra i redditi diversi positivi e quelli negativi.
Il saldo,se negativo,è riportabile in avanti per quattro anni.


Risparmio amministrativo

Il contribuente è esentato dall’obbligo di dichiarazione dei redditi diversi (con eccezione delle plusvalenze su partecipazioni qualificate),quando i titoli azionari o obbligazionari sono depositati in custodia o in amministrazione presso intermediari finanziari.Anche i proventi connessi a operazioni su prodotti derivati possono non essere dichiarati quando la controparte è costituita da operatori professionali.
Escludendo le partecipazioni qualificate,il contribuente ha dunque la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ognuna delle plusvalenze o su ogni provento differenziale positivo quando i titoli sono in custodia o in amministrazione presso intermediari.Esiste la possibilità di compensazione sono nell’ambito dello stesso rapporto di amministrazione,nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi.La tassazione delle plusvalenze si applica al momento della realizzazione,con l’applicazione dell’equalizzatore.
Risparmio individuale gestito. Nell’ipotesi di gestioni individuali di portafoglio effettuate da operatori professionali si applica un’imposta sostitutiva sul risultato di gestione con aliquota del 12,5%.Nel risultato di gestione confluiscono sia i redditi di capitale,sia i redditi diversi con l’esclusione dei dividendi delle plusvalenze su partecipazioni qualificate.
Il risultato di gestione è misurato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
+  valore del patrimonio al termine dell’anno,al lordo dell’imposta sostitutiva
+  prelievi in corso dell’anno
-  conferimenti
-  redditi esenti
-  redditi assoggettati al prelievo del 27%
-  proventi da fondi di investimento
-  valore del patrimonio a inizio d’anno
Nell’ipotesi di gestione professionale del risparmio è ammessa in un contesto di anonimato la compensazione fra redditi di capitale e redditi diversi.Questa compensazione non è possibile per il risparmio individuale,in quanto interessi e dividendi sono percepiti al netto dell’imposta sostitutiva;eventuali minusvalenze possono trovare compensazione nel medesimo periodo e nei quattro successivi con plusvalenze riconducibili alla categoria dei redditi diversi.
Nel caso di risparmio gestito la tassazione delle plusvalenze avviene al momento della maturazione.Se per ipotesi tutti i redditi sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta,il risultato di gestione non è altro che la plusvalenza (o minusvalenza) maturata nel corso dell’esercizio .
La tassazione delle plusvalenze al momento della maturazione comporta un onere tributario superiore a quello che si ottiene tassando la plusvalenza alla realizzazione.Il maggiore onere tributario è riconducibile al diverso momento del pagamento dell’imposta.
Risparmio collettivo gestito.Nel caso di risparmio collettivo gestito da parte degli organismi di investimento collettivo,la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,5% del risultato di gestione. Il risultato negativo di un periodo può essere portato in diminuzione del risultato dei successivi periodi illimitatamente o utilizzato in diminuzione del risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti.
I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi concorrono a fornire il reddito imponibile solo per quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali.In questo caso è tuttavia riconosciuto un credito d’imposta del 15%

Risparmio individuale
Risparmio amministrativo
Risparmio individuale o risparmio collettivo gestito
Plusvalenze
Imposta sostitutiva 12,5%
Dichiarazione analitica
Tassazione alla realizzazione
Imposta sostitutiva 12,5%


Tassazione alla realizzazione

Imposta sostitutiva 12,5% su risultato di gestione
Interessi
Imposta sostitutiva
(aliquote 12,5-27%)
Imposta sostitutiva
(aliquote 12,5-27%)
Valore finale del patrimonio
+  prelievi
-  conferimenti
-  redditi esenti
-  redditi assoggettati al  
 prelievo del 27%
-  proventi  fondi comuni
-  valore del patrimonio a inizio d’anno
Imposta sostitutiva 12,5%
Imposta sostitutiva 12,5%


Vantaggi per il contribuente

Anonimato
Compensazione all’interno del rapporto di amministrazione
Anonimato
Compensazione tra redditi diversi e redditi di capitale


Regime agevolato per il risparmio previdenziale

Il sistema vigente nel nostro paese prevede un regime agevolato per gli impieghi che hanno una finalità previdenziale,che tendono cioè a garantire un reddito o un capitale da utilizzare nella vecchiaia.La finalità previdenziale qui esaminata è in genere integrativa delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico pubblico.
In questo quadro rientrano diversi strumenti:
fondi pensione chiusi;
fondi pensione aperti;
contratti di assicurazione della vita;
trattamento di fine rapporto.
I fondi pensione chiusi. Costituiscono forme pensionistiche complementari istituite a seguito di contratti collettivi per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici.Fondi chiusi possono essere costituiti anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti,a seguito di accordi promossi dai loro sindacati.
Le prestazioni complementari possono essere erogate solo al raggiungimento dell’età pensionabile del regime obbligatorio. L’erogazione della prestazione può avvenire sotto forma di rendita periodica o sotto forma di rendita periodica o sotto forma di capitale;in questo secondo caso il capitale corrisposto non può eccedere il 50% dell’importo maturato.
I fondi pensione aperti. Costituiscono forme pensionistiche a carattere individuale.Possono essere istituiti da intermediari finanziari e da imprese di assicurazione e sono aperti all’adesione di tutti coloro che non hanno la possibilità di aderire ad un fondo chiuso. L’erogazione delle prestazioni è subordinata agli stessi vincoli previsti per i fondi chiusi per quanto riguarda l’età del beneficiario e le modalità di erogazione.
I contratti di assicurazione sulla vita. Sono considerati forme pensionistiche a carattere individuale, a condizione che le prestazioni di vecchiaia siano erogate al raggiungimento del limite di età previsto per il regime pensionistico pubblico e che non più del 50% dell’importo maturato sia corrisposto in forma capitale.
Il TFR. È infine assimilato alle forme pensionistiche complementari,data la sua funzione essenziale di garantire un capitale a chi ha cessato l’attività lavorativa.
Per gli impieghi a carattere previdenziale sono stati adottati un regime di differimento dell’imposta personale per i contributi versati e un sistema di tassazione annuale,ad aliquota ridotta,dei rendimenti ottenuti nella fase di accumulazione. Il meccanismo impositivo è caratterizzato dai seguenti elementi:
i fondi pensione chiusi o aperti,i contratti di assicurazione sulla vita o il TFR sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura dell’11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.Il risultato netto si determina sottraendo il valore del patrimonio all’inizio dell’anno dal valore del patrimonio stesso al termine di ciascun anno solare,al lordo dell’imposta sostitutiva (aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento delle prestazioni previdenziali e diminuito dei contributi versati,e dei proventi derivanti da quote di fondi comuni soggetti ad imposta sostitutiva);
le prestazioni sono assoggettate ad un regime differente a seconda che siano corrisposte sotto forma di rendita o capitale.
Nell’ipotesi di corresponsione sotto forma di rendita,solo la parte della prestazione che non è già stata tassata è assimilata ai redditi di lavoro dipendente.Nella prestazione pensionistica possiamo infatti distinguere una prima componente che deriva dai contributi versati annualmente e una seconda componente che invece è il risultato dell’impiego dei contributi previdenziali.
Nell’ipotesi di corresponsione sotto forma di capitale è previsto invece un regime di tassazione separata.Alla parte di capitale corrispondente ai contributi versati annualmente si applica l’imposta di base all’aliquota media di tassazione personale dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione della prestazione in forma di capitale.
Lo stesso regime tributario si applica al TFR,necessariamente percepito in forma di capitale.


Previdenza complementare e individuale

Contratti assicurativi puri
Contratti finanziari
TFR
Accumulazione

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo per un importo corrispondente al 12% del reddito complessivo e per un massimo di 5.164,57€.
Per i lavoratori dipendenti la deduzione (entro i limiti suddetti)non può superare il doppio degli accantonamenti a TFR destinati a previdenza complementare e individuale.
Rendimenti dei contributi accumulati sono tassati con un’imposta sostitutiva ad aliquota dell’11%
I premi versati sono detraibili al 19% per un massimo di 1.291,14 euro.
Non c’è alcuna agevolazione relativamente ai versamenti effettuati
Gli accantonamenti non costituiscono reddito imponibile.
Le rivalutazioni sugli accantonamenti sono tassate con un’imposta sostitutiva con aliquota dell’11%
Prestazione
Rendita
La parte della rendita relativa ai rendimenti maturati nella fase di accumulazione (parte finanziaria)non è soggetta ad imposta personale.
La parte relativa ai contributi (parte non finanziaria) rientra totalmente nella base imponibile IRPEF.
Il rendimento finanziario annualmente maturato sul montante che residua del pagamento delle rendite è soggetto ad un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%
Esente
Rientra nella base imponibile dell’ IRPEF.

La parte finanziaria è esente.
La parte non finanziaria è soggetta a tassazione separata (in via definitiva,applicando una aliquota unica calcolata come media sugli ultimi 5 anni delle aliquote medie IRPEF).
Esente
La parte finanziaria (differenza tra montante e premi versati) è soggetta ad imposta sostitutiva del 12,5%
La parte non finanziaria è soggetta a tassazione separata (in via definitiva,applicando un’aliquota unica calcolata come media sugli ultimi 5 anni delle aliquote IRPEF)

Interamente soggetto a tassazione separata (in via definitiva,applicando una aliquota unica calcolata come medIa sugli ultimi 5 anni delle aliquote IRPEF).
Affinché il contratto rientri nella definizione di risparmio previdenziale,il capitale ricorso non può eccedere il 50% dell’importo maturato


I diversi tipi di contratti di assicurazione

I contratti di assicurazione sulla vita rientrano nelle forme pensionistiche individuali e godono del trattamento tributario agevolato quando rispettano le condizioni prima richiamate riguardanti l’età del beneficiario e le modalità di erogazione delle prestazioni.
Esistono tuttavia altri contratti di assicurazione culla vita che,perseguendo finalità diverse da quelle previdenziali,sono assoggettate ad un diverso trattamento tributario.
Per i contratti assicurativi puri (che coprono il rischio di morte,d’invalidità superiore ad un certo livello e di non autosufficienza)è prevista la detrazione dall’imposta lorda al 19% degli oneri sostenuti entro un limite massimo di 1291€.Le eventuali prestazioni,comunque erogate,sono esenti.L’esenzione si giustifica con il fatto che le prestazioni non costituiscono reddito ma risarciscono un danno effettivamente manifestatosi.
Per i contratti finanziari finalizzati alla formazione di un capitale o alla costituzione di una rendita da corrispondersi ad una certa scadenza non è prevista alcuna forma di deduzione dall’imponibile o di detrazione dall’imposta lorda.Al momento dell’erogazione,la rendita rientra nella base imponibile dell’IRPEF.Il capitale è invece assoggettato a tassazione sostitutiva fra il montante conseguito e i premi versati.
Deve essere sottolineato il differente trattamento tributario dei contratti finanziari rispetto alle forme pensionistiche individuali.In questa seconda ipotesi è consentita la deduzione dall’imponibile dei contributi,che vengono poi tassati al momento dell’erogazione della prestazione.Nel caso di contratti finanziari l’indeducibilità dei contributi (o il fatto che i contributi siano parte di un reddito già tassato)spiega perché la tassazione sia limitata agli interessi accumulatisi nel corso del tempo.


Tutela della competitività dei nostri mercati finanziari rispetto agli altri paesi

Il sistema di imposizione delle rendite finanziarie persegue anche l’obiettivo di tutelare la competitività dei nostri intermediari finanziari,soprattutto nella loro capacità di attrarre i fondi di risparmiatori  italiani ed esteri,individuali e collettivi.
In questo senso l’adozione per la generalità dei proventi e dei redditi di un’aliquota estremamente contenuta ha il fine di porre il nostro sistema finanziario su un piede di parità con le altre piazze finanziarie,evitando che gli operatori italiani collochino all’estero le loro disponibilità finanziarie.
Per gli operatori finanziari stranieri è invece prevista una serie di norme che,al contrario,dovrebbe incentivarli ad investire sui nostri mercati.
Non si applica infatti la ritenuta sui depositi bancari e sui titoli obbligazionari percepiti dai soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’amministrazione di acquisire le informazioni necessarie,sempre che tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal Ministero delle Finanze,i cosiddetti paradisi fiscali.
L’imposta sostitutiva non si applica sulle plusvalenze nel caso di risparmio individuale.
La ritenuta sui dividendi di pertinenza di operatori stranieri è fissata al 27%,ma la ritenuta è rimborsabile fino a 4/9 se si dimostra che sono state pagate le imposte sugli stessi utili nello Stato di residenza dei percettori.
È previsto un rimborso del 15% sui proventi derivanti da fondi di investimento collettivo a favore di soggetti non residenti a titolo di restituzione delle imposte pagate nel nostro paese.


Problemi di tassazione internazionale dei redditi

In un quadro di mobilità internazionale dei flussi di risparmio e di investimento i sistemi di tassazione del reddito delle persone fisiche e giuridiche possono essere ricondotti a due tipologie fondamentali:
residenza
fonte
In base al principio di residenza tutti i redditi afferiscono immediatamente e integralmente al loro titolare e sono oggetto di tassazione nel paese di residenza del percettore.
In base al principio di fonte (o principio di territorialità) i redditi sono tassati nel paese di produzione del reddito,prescindendo dal luogo di residenza e dalla posizione reddituale complessiva del percettore.
I sistemi di tassazione possono essere valutati nei loro effetti economici sulla base di due criteri:
“Capital export neutality” (CEN). Un sistema di imposizione verifica la condizione di neutralità nei confronti dell’esportazione di capitali quando un soggetto economico ottiene un rendimento dopo le imposte che non dipende dalla localizzazione degli investimenti.In altri termini,i fattori fiscali non influiscono sulle scelte di localizzazione.
“Capital import neutrality” (CIN). Un sistema di imposizione verifica la condizione di neutralità nei confronti dell’importazione di capitali quando all’interno di ogni paese si ottiene lo stesso rendimento dopo le imposte,qualunque sia la nazionalità dell’investitore.
L’investitore,o il risparmiatore,è libero di scegliere il luogo di localizzazione dei propri risparmi sulla base di un puro calcolo di convenienza economica.
Lo studio dell’imposizione indiretta,personale e societaria,in un ambito internazionale affronta i seguenti problemi:
problemi di efficienza: devono essere limitate le distorsioni provocate dai sistemi fiscali nazionali sia al momento della produzione,sia in quello del consumo.
problemi di ripartizione del gettito fra i diversi paesi: devono essere individuati criteri che consentano una ragionevole ripartizione del prelievo fiscale;
problemi di equità: anche in un contesto internazionale deve essere salvaguardato il rispetto di principi di equità che caratterizzano il sistema tributario nazionale;
problemi di applicabilità delle normative nazionali: in un quadro di libertà di movimento dei capitali le autorità dei diversi paesi devono circoscrivere le possibilità di evasione e di elusione da parte di chi è in grado di sfruttare le differenze fra i sistemi fiscali nazionali.


Efficienza ed allocazione delle risorse

In assenza di Stati nazionali,si imposte e di spese pubbliche l’allocazione delle risorse è ottimale quando il rendimento delle risorse umane è uguagliato in tutti gli impieghi.
Esempio. Sia data una dotazione di capitale di 5 unità di pertinenza dell’individuo A impiegabile alternativamente nei due paesi h e f con rendimenti decrescenti.Nel paese h (residenza) i rendimenti decrescono secondo questo profilo: 40,30,20,10,5. Nel paese f (estero) i rendimenti decrescenti sono:60,50,30,20,10.
La massimizzazione del rendimento si ottiene impiegando 2 unità di capitale K in h e 3 in f (cui corrisponde un rendimento marginale uguale nei due paesi di 30 e un rendimento complessivo di 210)
In equilibrio,distinguendo il rendimento finanziario r (l’interesse unitario) dalla produttività marginale netta del bene capitale (il tasso di profitto) deve essere:
rh = fh’ (Kh) = rf = ff’ (Kf)
Considerando solo i termini in r  della relazione di equilibrio,un residente del paese h massimizza il rendimento del suo capitale quando è uguagliato il rendimento dopo le imposte dei suoi investimenti.
Quando è applicato il principio di residenza,possiamo scrivere:…
In equilibrio il nostro investitore eguaglia i rendimenti dopo le imposte,ma il fatto che tutti i redditi siano assoggettati dalla stessa aliquota fa si che all’uguaglianza dei rendimenti dopo le imposte sia associata anche l’uguaglianza dei rendimenti prima delle imposte.Il principio di residenza non modifica l’allocazione dei capitali che continuano a essere distribuiti in modo efficiente fra i diversi paesi (rh = rf)
L’uguaglianza dei rendimenti netti,e quindi la massimizzazione del rendimento globale lordo e netto di imposta,si ottengono con la stessa distribuzione dei capitali fra i due paesi.
Il principio di residenza realizza quindi la capital export neutralità:l’aliquota del paese di residenza è applicata su tutti i redditi,qualunque siano le aliquote vigenti negli altri paesi.
Se si adotta il principio di territorialità la condizione di equilibrio è la seguente:
Rh (1 – th)  = rf (1 - tf)
Anche in questo caso la massimizzazione del rendimento complessivo dopo le imposte richiede l’uguaglianza dei rendimenti dopo le imposte.Il fatto che i diversi impieghi siano assoggettati ad aliquote d’imposta autonomamente decise dalle singole autorità nazionali,implica che i rendimenti lordi di imposta siano diversi.Solo quando le aliquote sono uguali si ottiene con il principio di territorialità un efficiente uso delle risorse.
Il principio di territorialità realizza quindi la capital import neutralità. I rendimenti sono tassati esclusivamente in ragione della loro localizzazione geografica,prescindendo ad ogni riferimento al luogo di residenza dell’investitore.


Ripartizione del gettito

Il secondo nucleo problematico di qualsiasi regime di tassazione internazionale riguarda la ripartizione del gettito fra i diversi paesi.
Il principio di residenza nella forma pure favorisce il paese esportatore di capitali che ottiene la totalità del gettito;quello territoriale premia il paese importatore.
Nella tabella si ipotizza il caso di un credito totale,che realizza pienamente la capital export neutralità,garantendo l’assenza di discriminazione fra investimenti interni ed esteri dei residenti. Tuttavia è evidente che con un credito di imposta concesso in misura non integrale esiste la possibilità che il principio di residenza venga a essere applicato in modo inappropriato,portando di fatto a una sovraimposizione sui redditi di capitale prodotti all’estero.L’autonomia tributaria dei singoli Stati richiede forme di cooperazione e di coordinamento sopranazionale al fine di evitare,da un lato,una sovrapposizione del principio di residenza con quello territoriale e,dall’altro,di individuare una forma accettabile di ripartizione del gettito fiscale anche in assenza di un’autorità sopranazionale.



Equità e autonomia nazionale

A favore del principio di residenza opera un’altra considerazione.Il principio di residenza è compatibile con la personalità dell’imposizione,e,quindi,con i canoni equitativi nazionali.
Dalla condizione di equilibrio emerge infatti che in linea astratta,ogni autorità nazionale può liberamente scegliere le aliquote:sono infatti colpiti esclusivamente i residenti di quel paese,che peraltro continuano ad allocare i loro capitali in modo efficiente.Inoltre è possibile inserire nella base imponibile dell’imposta personale sul reddito i proventi ottenuti sugli investimenti esteri.
Il principio di territorialità al contrario,è incompatibile con la personalità dell’imposizione per tutti i redditi prodotti all’estero.
I canoni equitativi sono compatibili con il principio di residenza,anche se poi le autorità nazionali possono decidere fino a che punto estendere l’inserimento nella base imponibile dell’imposta personale dei redditi prodotti all’estero,e,più in generale,dei reddit di capitale.


L’applicazione del principio di residenza

Data la preferenza per il principio di residenza,è opportuno interrogarsi sulle condizioni che ne consentono l’applicazione,per ciò che riguarda l’effettiva imponibilità dei redditi di capitale e l’acquisizione delle necessarie informazioni.In particolare si deve ricordare che il principio di residenza richiede l’attribuzione immediata e integrale di tutti i redditi del titolare. Con riferimento alle imprese multinazionali,la pratica del “tax defferal”,associata all’eterogeneità dei sistemi fiscali nazionali,impedisce un’applicazione compiuta del principio di residenza:non tutti i redditi sono infatti inseriti nella base imponibile nel periodo di produzione del reddito.Il tax defferal (o il differimento del pagamento dell’imposta) deriva dal fatto che i profitti delle imprese che operano in più Stati sono assoggettati a imposta nel paese di residenza dell’impresa solo quando,dopo essere stati rimpatriati,entrano nella disponibilità della casa madre. Nel periodo intercorrente fra la formazione e il trasferimento alla casa madre i profitti possono essere collocati in paesi caratterizzati da un basso livello di imposizione,consentendo un significativo risparmio fiscale.
In sede di applicazione concreta del principio di residenza devono essere risolti essenziali problemi di acquisizione delle informazioni rilevanti da parte delle autorità fiscali nazionali.
Supponiamo che esistano tre paesi:i primi due,da noi già individuati come home e foreign,facciano parte di un unione economica e siano caratterizzati da strutture normative relativamente omogenee.Il terzo paese (che possiamo indicare con p)sia invece al di fuori dell’unione e soprattutto abbia un sistema di ripartizione dei redditi  di capitale molto permissivo:per semplicità ipotizziamo una completa detassazione di questi redditi.
L’introduzione delle imposte secondo il principio di residenza porta alla conservazione dell’uguaglianza dei rendimenti lordi,anche se poi ogni paese tasserà i redditi dei residenti sulla base di un’aliquota autonomamente scelta.In conformità a questo principio,i redditi del paese p sono esentati non solo quando prodotti all’interno,ma anche quando sono prodotti all’estero.In altri termini,”ogni paese dovrebbe usare il principio di residenza per la tassazione del reddito che ottengono all’interno” qualunque sia l’aliquota del paese d’origine.È evidente il vantaggio riconosciuto ai residenti del paese p che non pagano alcuna imposta.
Se assumiamo che i redditi conseguiti in quel paese non siano conoscibili e quindi assoggettabili a imposizione,le condizioni di equilibrio fra i rendimenti  delle diverse forme di investimento si modificano sensibilmente.Consideriamo  in particolare un residente del paese h che ottiene all’interno un rendimento lordo e netto pari a r.Se poi i rendimenti prima delle imposte tendono ad eguagliarsi a livello mondiale,la convenienza relativa all’investimento nei paesi fiscalmente privilegiati sarebbe altrettanto forte.
In questo contesto si manifesta dunque un evidente incentivo a trasferire all’estero le risorse produttive e finanziarie,o a farle figurare come estere.Sia avvia infatti un processo di competizione fiscale che rende perlomeno problematico il mantenimento di aliquote positive sui redditi di capitale. Tutti i redditi di capitale,data l’insufficiente informazione delle autorità fiscali dei paesi h ed f,tenderanno ad assumere la nazionalità del paese p.
Data l’impossibilità per i due paesi h ed f di mantenere aliquote positive,emerge una particolare applicazione del principio di residenza,caratterizzato da aliquote nulle su tutti i redditi di capitale.


L’applicabilità del principio territoriale

Quando esiste una tassazione positiva sui redditi prodotti nei due paesi h ed f  e imposizione nulla del paese p,si uguaglierebbero i rendimenti netti di imposta su attività finanziarie omogenee.
Indicando con il primo pedice il paese di residenza e con il secondo il paese di produzione,si ha equilibrio quando:
rhh (1 – th) = rhf (1 – tf) = rhp
I rendimenti lordi di imposta,o I costi di emissione degli strumenti finanziari trattati su scala internazionale,sarebbero più elevati nei due paesi h ed f in ragione dell’aliquota dell’imposta nazionale.Esisterebbero in altri termini evidenti incentivi,in un contesto di grande mobilità delle risorse finanziarie,alla riloacalizzazione dei mercati e degli intermediari nel paese a più bassa pressione fiscale.
Nbei mercati finanziari internazionali è infatti determinante,direttamente e indirettamente,l’attività dei fondi pensione.Nei paesi anglosassoni questi intermediari non sono assoggettati ad alcuna imposta nella fase di accumulazione quando investono nei mercati nazionali.Nell’ipotesi di investimento sui mercati internazionali la non imponibilità di questi intermediari richiede sia loro riconosciuto un credito d’imposta pari alla ritenuta alla fonte subita o che la loro attività sui mercati esteri non sia assoggettata ad alcuna forma di imposizione.Quando le autorità fiscali del pese di residenza non concedono un credito pieno per le imposte pagate all’estero o gli investimenti dei non residenti non sono esentati dall’imposta,un sistema di ritenute  alla fonte porta all’allontanamento degli operatori esenti dalle piazze finanziarie in cui queste ritenute sono applicate e non sono detraibili.L’esigenza di tutelare le piazze finanziarie nazionali porta di fatto a riconoscere un regime di favore per gli operatori che si risolve in una sostanziale detassazione dei proventi derivanti dagli investimenti sui mercati internazionali.L’innovazione finanziaria ha portato all’introduzione di numerosi strumenti caratterizzati da rendimenti marginali molto contenuti,ma scambiati per volumi imponenti.Questi strumenti sono assai sensibili ai differenti regimi fiscali.
Si è inoltre sviluppata una serie si prodotti finanziari caratterizzati da rendimenti marginali molto contenuti,ma scambiati per volumi imponenti.Questi prodotti sono molto sensibili a differenziali di normative e di aliquote fiscali,introducendo un ulteriore fattore di competizione fiscale e di erosione dei livelli di imposizione.
Concorrenza fiscale in senso stretto,presenza di intermediari finanziari esenti e innovazione finanziaria sono state le cause essenziali che hanno impedito la diffusione dei sistemi tributari fondati su un’applicazione compiuta del principio territoriale.
La crescente integrazione dei mercati dei capitali ha aumentato la rilevanza dei processi sin qui descritti.In particolare,i paesi europei hanno reagito alle difficoltà riscontrate nella tassazione dei mercati dei capitali seguendo due strategie alternative.
La prima consiste nella riduzione delle aliquote sui redditi di capitale.Si è manifestata in altri termini una competizione fiscale fra i paesi che ha determinato una caduta del gettito proveniente da questi redditi con la conseguente necessità di aumentare il prelievo sui fattori meno mobili,in primo luogo il lavoro.
La competizione fiscale apre discorsi complessi sulla possibilità di sostenere i livelli di spesa pubblica storicamente raggiunti.Ulteriori incrementi dell’imposizione fiscale sui redditi da lavoro potrebbero risultare politicamente inaccettabili oltre che comportare perdite di competitività dell’industria nazionale e scoraggiare la domanda di lavoro con riflessi negativi sull’occupazione. Diventa quindi necessario intervenire sulla spesa e,in particolare,sulle componenti quantitativamente più rilevanti che rientrano nel cosiddetto welfare state.
La seconda strategia  seguita da paesi europei è stata quella del coordinamento.I Paesi membri dell’Unione Europea negli ultimi anni hanno approvato una serie di proposte per il controllo della competizione fiscale dannosa fra gli stessi paesi membri.
Con riferimento alle imposte sulle società,la Commissione Europea ha predisposto il cosiddetto “codice di condotta”.Il codice fissa i criteri con cui identificare forme di imposizione che possano risultare dannose per gli altri paesi dell’UE.Un gruppo di lavoro compreso di rappresentanti di diversi paesi predispone dei rapporti periodici in cui vengono identificati i regimi di tassazione dannosi.
Per quanto riguarda l’imposizione sulle rendite finanziarie,a partire dal 2004 dovrebbe operare un regime in cui gli Stati membri,con eccezione di Austria e Lussemburgo,si impegnano ad attivare procedure per lo scambio di informazioni con gli altri Stati in modo da consentire la tassazione degli interessi percepiti all’interno dell’UE,ma al di fuori del paese di residenza.


Un’interpretazione della riforma della tassazione delle rendite finanziarie

I vincoli posti alle scelte nazionali dall’evoluzione dei mercati finanziari spiegano  i principi ispiratori del sistema di tassazione delle rendite finanziare introdotto in Italia a partire dal 1998.
Con riferimento ai soggetti residenti l’introduzione di un’aliquota molto contenuta su larga parte dei proventi delle attività finanziarie (12,5%) è una risposta necessitata dal processo di riduzione dell’imposizione verificatosi negli ultimi anni in tutti i paesi sviluppati.La libertà di movimento dei capitali,in un contesto in cui la capacità di controllo delle autorità tributarie è scarsa,avrebbe infatti indotto i residenti a localizzare,più che in passato,le loro attività nelle piazze finanziare che adottano modalità di tassazione particolarmente favorevoli.Si deve peraltro osservare che nel medesimo tempo l’omogeneizzazione dei trattamenti fiscali e l’estensione della tassazione a plusvalenze e prodotti derivati dovrebbero ridurre la portata delle pratiche elusive.
Con   riferimento ai non residenti è stato introdotto un regime di detassazione quasi totale.In particolare,il rimborso del 15% previsto per i proventi dei fondi comuni ha lo scopo di rendere “attraenti” i nostri mercati finanziari anche per gli investitori istituzionali che sono nei paesi di origine esenti da ogni ritenuta.
Con la riforma del 1998 è stata infine sancita la separazione del reddito complessivo in due componenti:redditi di capitale e altri redditi.

Tratto da ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE di Mariarita Antonella Romeo
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