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Base imponibile dell'IRES


La base imponibile dell’IRES è definibile partendo da una rappresentazione semplificata delle voci che costituiscono il conto economico di un’impresa.
Alla base imponibile si applica l’aliquota d’imposta

Indicando con T e t  rispettivamente il gettito d’imposta possiamo scrivere:

T = t ( R – L – M – F – A + 0,05 D +/- ∆S +/- ∆W)
Dove :

- t rappresenta l’aliquota d’imposta pari al 33%

- R rappresenta i ricavi

- I ricavi sono essenzialmente costituiti dai corrispettivi della cessione di beni e della prestazione di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.Rientrano fra

- i ricavi anche i corrispettivi della cessione di azioni e obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

- L rappresenta le spese per prestazione di lavoro dipendente,comprensive di tutti gli oneri contributivi

- M rappresenta tutti i costi variabili sostenuti dall’impresa nel corso dell’esercizio

- F rappresenta gli oneri finanziari sostenuti dall’impresa
Gli interessi attivi concorrono a formare il reddito per l’ammontare maturato nell’esercizio.Gli interessi passivi sono in generale deducibili.Esistono tuttavia norme che prevedono la l’indeducibilita’ degli interessi passivi in casi particolari per evitare fenomeni di arbitraggio fiscale.
In particolare non è deducibile la remunerazione dei finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio che possegga una partecipazione qualificata che ecceda no di 4 volte la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo.
Inoltre,una volta esclusi gli interessi non deducibili secondo la norma appena descritta,la quota residua degli interessi passivi è deducibile per la parte corrispondente al rapporto fra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
L’assoggettamento,a partire dal 1986,degli interessi dei titoli di Stato a tassazione in sede di IRES, ha reso la normativa qui richiamata scarsamente rilevante.

- A rappresenta gli ammortamenti
L’ ammortamento è il procedimento con il quale il costo di un bene strumentale per l’attività d’impresa di durata pluriennale è ripartito fra i diversi esercizi di utilizzo.
Il termine di riferimento per la definizione delle quote di ammortamento è rappresentato dal costo di acquisto del bene: la somma delle quote di ammortamento,comunque distribuite nel tempo,non può quindi eccedere il valore del bene al momento dell’acquisto.
Nel sistema tributario italiano possono essere distinti 3 tipi modi ammortamento: ordinario, accelerato e anticipato
L’ammortamento ordinario risulta dall’applicazione  di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo dei beni,ridotti alla metà per il primo esercizio di utilizzo del bene.
L’ ammortamento accelerato è consentito quando l’utilizzazione dei beni è stata superiore a quella normale.
La legislazione fiscale prevede infine l’ammortamento anticipato.In un quadro di normale utilizzo dei beni,la misura massima dell’ammortamento ordinario può essere elevata fino a 2 volte nell’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei 2 successivi.
Con gli ammortamenti anticipati,le deduzioni d’imposta sono utilizzabili per un numero  di esercizi inferiore a quello normalmente previsto.Questo comporta una riduzione del carico fiscale complessivo, e quindi un aumento dei profitti espressi in valore attuale

- D rappresenta i dividendi
Gli utili derivanti dalle partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES anche residenti all’estero concorrono a  formare il reddito d’impresa per il 5% del loro ammontare.

- ∆S rappresenta la variazione delle scorte.
La variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze iniziali concorre alla formazione del reddito d’impresa.
In periodi di instabilità dei prezzi,le imprese hanno l’incentivo di adottare il metodo che porta alla minore base imponibile e al  minore onere tributario.In particolare,adotteranno il metodo LIFO in periodi di aumento dei prezzi e il metodo FIFO in periodi di deflazione.

- ∆W rappresenta le plusvalenze patrimoniali.
Le plusvalenze di beni relativi all’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso.
La plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo e il costo non ammortizzato.Le plusvalenze, se relative a beni posseduti da più di 3anni, possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell’esercizio  di realizzazione e nei successivi, non oltre il quarto.
Per non gravare eccessivamente sulle plusvalenze realizzate dalle imprese è riconosciuta la possibilità di rivalutare periodicamente alcune poste dell’attivo,assoggettandole ad un regime fiscale agevolato.
Le plusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie rientrano nella base  imponibile a meno che non si verifichino le seguenti condizioni:
le partecipazioni cedute siano state iscritte a bilancio come immobilizzazioni finanziarie detenute per almeno 18 mesi.
la società partecipata svolga effettivamente un’attività commerciale e non risieda in territori a regime fiscale privilegiato
Parallelamente le minusvalenze sono deducibili solo se le partecipazioni corrispondenti non rispettano i requisiti descritti.

Tratto da ELEMENTI DI SCIENZA DELLE FINANZE di Mariarita Antonella Romeo
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