Tutela minoranze in un gruppo aziendale di tipo “preventivo”
Obiettivo di garantire un’adeguata trasparenza informativa con riguardo alle società soggette all’altrui attività di direzione e coordinamento (controllate).
1) Obbligo di pubblicità dichiarativa:
Indicazione dello stato di soggezione ad attività di controllo e coordinamento negli atti societarie nella corrispondenza.
Iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento (un analogo obbligo informativo ricade sulla controllante).
(In tal modo, oltre ad effettuare una specie di “mappatura” dei gruppi societari esistenti, si consente ai soci di minoranza e ai creditori di meglio stimare il grado di rischio associato ad una specifica impresa).
2) Obbligo di informativa contabile:
Esposizione, in un’apposita sezione della Nota Integrativa al bilancio della società controllata, di un prospetto riepilogativo dei dati più significativi dell’ultimo bilancio del soggetto che esercita l’attività di controllo e coordinamento.
Indicazione nella Relazione sulla gestione della natura e dell’entità dei rapporti intercorsi con il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure con le altre società che vi sono soggette (c.d.“rapporti infragruppo”), nonché dell’effetto che tale attività ha avuto sull’attività gestionale e sui suoi risultati.
(In tal modo è possibile verificare che le transazioni siano avvenute a valori di mercato, oppure accertare la sussistenza di eventuali interessi conflittuali tra controllante e controllata con conseguenti, potenziali situazioni di svantaggio in capo a quest’ultima).
3) Obbligo di motivazione delle decisioni:
Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate in sede di Relazione sulla gestione, nonché recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione abbia inciso sulla connessa decisione.
In altre parole,viene sancito l’obbligo di monitoraggio degli atti dispositivi compiuti dalle società controllate, con conseguente esplicitazione del processo decisionale che ha condotto ad uniformare le scelte societarie alle direttive ricevute dalla capogruppo.
Naturalmente, il regime di tutela non può estendersi a tutte le operazioni compiute dalla società controllata, ma deve invece concernere le sole decisioni in palese difformità rispetto a quanto si sarebbe deciso in assenza della citata influenza.
Continua a leggere:
- Successivo: Tutela minoranze in un gruppo aziendale di tipo “repressivo”
- Precedente: Tutela delle minoranze in un gruppo aziendale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Moreno Marcucci
[Visita la sua tesi: "L'Internal Auditing nella Letteratura Internazionale"]
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Economia
- Esame: Economia aziendale
Altri appunti correlati:
- Riorganizzazioni Aziendali
- Economia aziendale
- Amministrazione, Controllo e Bilancio nella Riforma delle S.p.A. – Artt. 2380 – 2435 bis c.c.
- Diritto delle Società
- Economia industriale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I gruppi societari: profili economico-aziendali
- Struttura piramidale e patti parasociali nelle valutazioni di mercato delle imprese
- Pianificazione, creazione di valore, sostenibilità: aspetti gestionali ed evidenze empiriche. I casi del Gruppo Bancario Iccrea e di BCC Pay
- Il concetto sociologico di paura: un'analisi dei processi e dei fenomeni nella società contemporanea
- Controllo a catena aperta di un manipolatore tramite sensore di pioggia
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.