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Provvedimento annullabile e provvedimento irregolare


Nell’ambito delle prescrizioni la cui violazione non determina la nullità, occorre distinguere tra norme da osservare a pena di annullabilità e norme la cui violazione determina una semplice irregolarità.
Non sempre il legislatore è stato chiaro e ha reso esplicita la conseguenza di un vizio. Ad esempio gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro un termine di decadenza. Tuttavia non è espressamente indicato che l’atto notificato in ritardo è annullabile.
Nei casi in cui il legislatore non indica le conseguenze di un vizio, è compiuto dell’interprete stabilire la gravità del vizio ed il suo valore invalidante. Un criterio-guida utilizzato nella valutazione di un vizio considera invalidante la violazione di norme procedimentali, dettate a garanzia del contribuente.
I vizi che non determinano né la nullità né l’annullabilità del provvedimento amministrativo sono definiti di vizi di irregolarità.
L’art. 21 octies prevede che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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