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La nullità del provvedimento impositivo


Nel capo IV bis della l.241/1990 è regolata l’efficacia, l’esecuzione e l’invalidità dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti tributari.
E’ nullo il provvedimento amministrativo (art. 21 septies)
- che manca degli elementi essenziali: in via semplificativa, l’avviso di accertamento deve essere considerato nullo se non è sottoscritto; - se è intestato a soggetto inesistente; se non è notificato; se primo degli elementi essenziali della parte dispositiva;
- viziato da difetto assoluto di attribuzione ovvero quando è emesso in situazione di carenza di potere. Si pensi all’avviso di accertamento che riguardi un tributo inesistente. Inoltre per “carenza di potere” si intende quando un avviso è emesso da un ufficio funzionalmente o territorialmente incompetente;
- che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato;
- e negli altri casi previsti dalla legge.
Per effetto di questa norma sono da distinguere gli anni tributari nulli e gli atti tributari annullabili.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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