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La Notificazione


La notificazione dell’avviso di accertamento non è solo una particolare procedura con cui l’atto viene portato a conoscenza del destinatario. Infatti l’avviso di accertamento viene ad esistenza mediante la notificazione. Quindi l’atto esiste e produce effetti solo se notificato e dal momento della notifica decorre il termine per l’impugnazione.
Il comune di domicilio fiscale è particolarmente rilevante ai fini della notificazione. Infatti il legislatore presuppone che il contribuente abbia sempre un domicilio fiscale presso cui effettuare le notificazioni. Se nel comune di domicilio fiscale non vi è il luogo presso cui fare la notifica, questa può essere fatta validamente con la procedura prevista per gli irreperibili: l’atto da notificare va depositato presso la case del comune e viene affisso un avviso del deposito presso l’albo del comune e ne dà notizia al destinatario con raccomandata.
Anche chi non è residente ha in ogni caso un domicilio fiscale presso cui fare la notifica. Per le imposte dirette, il domicilio è nel comune in cui viene prodotto il reddito. Per le altre imposte, nel comune dove si verifica il presupposto. Tale disciplina vale, non solo per gli avvisi di accertamento, ma per la notifica di tutti gli atti tributari.
Siccome l’atto di imposizione viene ad esistenza con la notificazione, i vizi della notificazione sono vizi formali dell’atto. Essi non sono sanati con il ricorso. Tuttavia la giurisprudenza afferma che, visto che la notificazione avviene sulla base delle norme del cpc, applica alla notificazione dell’avviso di accertamento le norme sulla sanatoria delle notifiche invalide previste dal cpc per la notificazione degli atti processuali. Quindi il ricorso contro l’avviso di accertamento ne sana i vizi di notificazione.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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