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L’accertamento induttivo-extracontabile dei redditi d’impresa


Diverso è il metodo dell’accertamento quando la contabilità è inattendibile o si verificano altre circostanze che possono legittimare un accertamento induttivo. L’ufficio può procedere ad un accertamento induttivo-extracontabile solo in 4 casi tassativamente previsti dalla legge:
- Quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- Quando dal verbale d’ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte ai fini fiscali;
- Quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate mediante verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse;
- Quando il contribuente non ha risposto all’invito ad esibire atti o documenti, o non ha risposto al questionario.
In questi casi l’ufficio può avvalersi dei dati e delle notizie comunque raccolti; - può prescindere dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili; - può avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, previsione e concordanza.
Una volta appurata l’inattendibilità della contabilità, si apre una seconda fase volta alla ricostruzione del reddito durante la quale l’ufficio può prescindere dalla contabilità e servirsi di dati ed elementi comunque raccolti.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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