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Il requisito di effettività. Forfettizzazioni e principio nominalistico


Si realizza il requisito dell’effettività se il collegamento tra fatto espressivo di capacità contributiva e tributo è effettivo.
Dal requisito di effettività della capacità contributiva sono stati estratte una serie di questioni:
- È stata ritenuta incostituzionale la norma che imponeva un contributo minimo al SSN, anche in assenza di reddito;
- È stata ritenuta incostituzionale  la norma che imponeva di valutare le aziende agricole al lordo delle passività.
Spesso il legislatore tributario si avvale di norme che forfetizzano la quantificazione di qualche elemento dell’imponibile o dell’imposta. Si pensi al reddito catastale, alle forfetizzazioni dei redditi, alle detrazioni Irpef. Il requisito dell’effettività, inteso in senso rigido, dovrebbe comportare l’incostituzionalità di tali norme quando hanno valore sostanziale.
Alla luce di ciò la giurisprudenza della corte ha considerato costituzionalmente legittimo il sistema catastale in quanto comporta la tassazione del reddito medio ordinario; ha giudicato costituzionale la norma che impediva il riporto a nuovo delle perdite ai fini Ilor.
a. Il requisito di attualità: i tributi retroattivi
Oltre che effettiva, la capacità contributiva deve essere attuale. Il requisito dell’attualità presuppone che il tributo, nel momento in cui trova applicazione, deve essere correlato ad una capacità contributiva in atto, non ad una capacità contributiva passata o futura.
I tributi retroattivi colpiscono fatti pregressi e quindi una capacità contributiva del passato. Tuttavia devono essere individuati i limiti entro cui il legislatore può istituire tributi retroattivi vista la vigenza del principio di irretroattività. A tal proposito è prevista una deroga a tale principio per cui il legislatore può emanare tributi retroattivi purchè trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale, i tributi retroattivi sono costituzionalmente legittimi se colpiscono fatti del passato che esprimono una capacità contributiva ancora attuale.
b. I pagamenti anticipati
Il requisito di effettività impedisce al legislatore anche di imporre pagamenti anticipati di tributi che si collegano a presupposti d’imposta che si verificheranno in futuro. Tuttavia il legislatore può imporre pagamenti anticipati ma è necessario che la fattispecie cui si collega il prelievo anticipato non sia del tutto estranea al presupposto; che il contribuente abbia la possibilità di non versare se prevede di non produrre reddito; che alla previsione del prelievo anticipato si saldi la previsione di meccanismi di riequilibrio.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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