Capacità contributiva e tributi commutativi (o tasse)
Secondo la lettera dell’art. 53 Cost. deve essere giustificato dalla capacità contributiva ogni concorso alle spese pubbliche, senza distinzioni né rispetto ai modi del concorso, né rispetto alle spese pubbliche. Secondo la Corte l’art. 53 Cost. non è criterio di riparto di tutte le spese pubbliche, ma soltanto di quelle indivisibili. Questo orientamento restrittivo contrasta, però, sia con la lettera dell’art. 53, sia con una visione d’insieme del testo costituzionale. Perciò anche le entrate collegate a servizi divisibili possono essere addossate a chi ne fruisce, solo se il fruirne è segno di capacità contributiva.
La garanzia costituzionale può venir meno solo per i servizi pubblici non essenziali per i quali sono ammissibili modalità di finanziamento che prescindono dalla capacità contributiva di chi li usa, ma si basano sul principio del beneficio.
In conclusione, spesa pubblica è quella relativa sia a servizi indivisibili, sia quella relativa a servizi essenziali, anche se divisibili.
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