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Capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza


La combinazione tra art. 53 Cost. ed art. 3 Cost dà luogo al principio di eguaglianza tributaria in base al quale a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi ed a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale.
Solitamente non sorgono questi di costituzionalità perché una norma tributaria colpisce un fatto che non è manifestazione di capacità contributiva, ma perchè non vi è parità di trattamento tra fatti che esprimono pari capacità contributiva o vi è parità di trattamento fiscale tra fatti che sono espressione di capacità contributiva diversa.
La Corte costituzionale afferma che il principio di uguaglianza postula trattamenti uguali di situazioni uguali, trattamenti diversi di situazioni diverse; in materia tributari significa “tassazione uguale di situazioni uguali”, trattamenti diseguali dove la capacità contributiva è diversa.
Inoltre spetta al legislatore stabilire se due situazioni sono uguali o diverse ma la Corte può sindacare le scelte discrezionali del legislatore se queste sono irragionevoli.
a. Principio di uguaglianza e coerenza interna della disciplina dei tributi
Il principio di uguaglianza esige che la legge non detti discipline contraddittorie; esige, cioè, coerenza interna alla legge. Si parla di coerenza interna perché ci si riferisce ai casi nei quali la contraddizione emerge rispetto a situazioni che lo stesso legislatore mostra di considerare eguali.
b. Principio di uguaglianza e agevolazioni fiscali
Il problema del rispetto del principio di uguaglianza non si pone soltanto per le norme impositive ma anche per le norme agevolative ( dove agevolazione significa qualsiasi norma di favore). Il legislatore può concedere agevolazione se ciò risponde a scopi costituzionalmente riconosciuti; in sostanza, se il trattamento differenziato trova giustificazione in una norma costituzionale. Di solito, le questioni di costituzionalità sorgono non in quanto si giudica incostituzionale un norma agevolativa, ma in quanto si ritiene contrario al principio di uguaglianza che una certa agevolazione sia accordata ad una certa categoria di soggetti o di fatti imponibili, e non sia accordata ad altre categorie. Le norme agevolative sono norme di deroga rispetto al regime ordinario e che derivano, perciò, da scelte legislative discrezionali che possono essere censurate dalla Corte solo nei modi e nei limiti in cui si svolge il sindacato sulle scelte discrezionali, ossia come giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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