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Subfornitura

SUBFORNITURA


Subfornitura → il subfornitore si impegna ad effettuare per conto di un committente lavorazioni sui semilavorati o si impegna a fornirgli prodotti destinati ad essere utilizzati nella produzione di un bene complesso (es. michelin fornisce pneumatici alla fiat)
Il contratto di subfornitura può essere concluso solo fra 2 imprenditori
Il subfornitore si trova in una situazione di dipendenza economica rispetto al committente, infatti la disciplina del contratto di subfornitura mira ad un riequilibrio tra le parti
È necessaria la forma scritta ad substantiam; se la proposta del committente è inviata per iscritto e il subfornitore inizia le lavorazioni senza rispondere, il contratto si intende comunque concluso ed efficace
Il contratto deve indicare:
- I requisiti del bene/servizio richiesto, con l’individuazione delle caratteristiche funzionali
- Il prezzo pattuito
- Termini e modalità di consegna, collaudo e pagamento
È nullo il patto con cui si stabilisce che il committente può variare unilateralmente alcune clausole
È nullo il patto con cui si stabilisce che una parte può recedere senza preavviso
Dipendenza economica → una parte può determinare un eccessivo squilibrio di diritto e obblighi
Abuso di dipendenza economica → una parte approfitta di questo vantaggio
L’abuso di dipendenza economica è vietato

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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