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Risarcimento

RISARCIMENTO


Funzione della responsabilità → riparare il danno e cercare di ricostruire una situazione tale a quella che si sarebbe avuta se la lesione non si fosse verificata
Il risarcimento può essere in forma specifica (esecuzione della prestazione) o per equivalente (in denaro)

Il risarcimento per equivalente può essere determinato sulla base di una valutazione del danno che ne stabilisca l’entità in termini economici; se non può essere provato il preciso ammontare, spetta al giudice determinarne l’entità sulla base di una valutazione equitativa

In caso di fatto illecito, è dovuto il risarcimento di tutti i danni (prevedibili + imprevedibili), a prescindere che ci sia dolo o colpa (in caso di inadempimento invece in caso di colpa il risarcimento si limita ai danni prevedibili)
La valutazione del danno non patrimoniale si basa su criteri standard (es. tabelle) ma ovviamente il danno varia in base al caso concreto
Per i danni non patrimoniali (eccetto danno biologico) il giudice può basarsi su testimonianze e documenti, ed assume rilievo la presunzione in quanto si tratta di un pregiudizio ad un bene immateriale

La liquidazione del risarcimento può essere:
- Convenzionale → accordo tra le parti
- Giudiziale → per sentenza

La liquidazione cambia la natura del debito del danneggiante, da debito di valore a debito di valuta
Dopo la liquidazione, il debito di valuta si prescrive in 10 anni

Il risarcimento in forma specifica può essere:
- Vera e propria reintegrazione in forma specifica (es. restituisco una cosa distrutta)
- Risarcimento pecuniario in forma specifica → somma necessaria a ripristinare la situazione materiale alterata dall’illecito (cambia il calcolo rispetto al risarcimento per equivalente)

Generalmente il danneggiato può scegliere il tipo di risarcimento, ma il giudice può stabilire che possa avvenire solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica sia eccessivamente onerosa
Danni esemplari → in altri ordinamenti il danneggiante può essere condannato a pagare una “sanzione”

Risarcimento = integrale riparazione del danno arrecato
Indennità = prestazione che ha lo scopo di compensare il pregiudizio patrimoniale sofferto

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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