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Responsabilità per fatto altrui

RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI


Si parla di responsabilità indiretta ed è un tipo di responsabilità oggettiva (es. datore di lavoro, proprietario di un veicolo..)
Genitori e tutori sono responsabili per i danni provocati dal fatto illecito del minore non emancipato o dell’interdetto che abiti con essi, a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto (es. gli ho dato una buona educazione)
Se il danno è causato da un incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, a meno che non provi di non aver potuto impedire il fatto

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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