Responsabilità oggettiva
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Responsabilità oggettiva → in alcuni casi la colpa è irrilevante e si impone ad un soggetto la responsabilità di un danno in base ad un suo rapporto con l’autore dell’illecito
Si ha responsabilità oggettiva solo in alcuni casi previsti dalla legge
Il datore di lavoro è responsabile per il fatto illecito commesso dal dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, e non è ammessa prova liberatoria → anche se il datore di lavoro ha fatto di tutto per evitare l’illecito, è comunque responsabile
Chi svolge attività pericolose è tenuto a risarcire i danni che ne derivano, a meno che non provi di aver fatto di tutto per evitare il danno (es. caso fortuito)
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, a meno che non provi il caso fortuito; in tal caso per “custodia” si intende un effettivo potere sulla cosa che ne implichi l’uso
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, anche se non era smarrito/fuggito, a meno che non provi il caso fortuito
Il proprietario di una costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla sua rovina, a meno che non provi che la rovina sia dovuta ad un difetto di manutenzione o vizio di costruzione
Il conducente di un veicolo senza rotaie è tenuto a risarcire il danno prodotto dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto di tutto per evitarlo; egli è anche responsabile dei danni derivati da difetto di manutenzione o vizio di costruzione
Il proprietario del veicolo o l’usufruttuario è responsabile in solido con il conducente, a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
Il produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del prodotto; il danno è risarcibile solo se > 387 €
Il danneggiato deve solo provare danno + difetto + nesso di causalità; il produttore può liberarsi provando:
- Circostanze che escludono il nesso di causalità (es. difetto non c’era quando è stato venduto)
- Che il difetto è dovuto all’osservanza di una norma imperativa (simile alla “forza maggiore”)
- Che le conoscenze tecniche non permettevano di considerare il prodotto come difettoso
Prodotto = qualsiasi bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile
Prodotto difettoso = prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
Produttore = fabbricante del prodotto
Se non viene individuato il produttore, è responsabile il distributore se non comunica al danneggiato chi è il produttore entro 3 mesi
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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