Risarcimento del danno
RISARCIMENTO DEL DANNO
Danno = perdita + mancato guadagno → risarcibile se:
- Conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento → NO passaggi intermedi + NO concorso di altri elementi causanti
- Prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione (anche imprevedibile se inadempimento doloso)
- Non collegato ad un fatto colposo del creditore (es. non risarcibile se il creditore poteva evitare il danno usando l’ordinaria diligenza; risarcibile ma di meno se il creditore ha contribuito a causarlo)
Causalità adeguata → sono causate da un evento solo le conseguenze che l’evento è idoneo a determinare secondo ciò che accade normalmente
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa
Se il debitore è in mora e doveva pagare interessi > tasso legale, allora gli interessi moratori sono calcolati con lo stesso tasso; se invece il debitore non doveva pagare interessi, allora gli interessi moratori sono calcolati con il tasso legale
Clausole di esonero da responsabilità → è nullo il patto che esclude/limita la responsabilità del debitore:
- Per dolo/colpa grave
- Derivante da violazione di obblighi imposti da norme di ordine pubblico
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- Successivo: Estinzione delle obbligazioni: satisfattori
- Precedente: Mora del creditore
Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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