Inadempimento delle obbligazioni: art. 2740
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI: ART. 2740
Art. 2740 – Responsabilità patrimoniale “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”
Se il debitore non adempie, il creditore può chiedere al giudice:
- Esecuzione coattiva/forzata → espropriazione di beni che verranno poi venduti per ottenere le risorse per soddisfare l’interesse economico del creditore ( obblighi di dare denaro + cose determinate solo nel genere)
- Esecuzione in forma specifica → consegna di una cosa determinata + esecuzione di obblighi di fare + distruzione di quanto fatto in violazione di un obbligo di non fare
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Dettagli appunto:
- Autore: Fabio Merenda
- Università: Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato
- Docente: Prof. Roberto De Michel e Prof. Giuseppe Roccioletti
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