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Mora del debitore

MORA DEL DEBITORE


Il debitore che non adempie nel tempo dovuto deve essere costituito in mora mediante intimazione o richiesta di adempiere fatta per iscritto dal creditore. La costituzione in mora è automatica quando:
- Il debito deriva da fatto illecito
- Il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere
- È scaduto il termine in caso di debiti portabili

Offerta formale/alla buona → il debitore non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, a meno che il creditore non l’abbia rifiutata per un motivo legittimo (cioè se il debitore manifesta di voler adempiere)
Le norme sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare (obbligazioni negative)

Effetti della mora del debitore:
- Il debitore deve risarcire il danno
- Se il debitore è in mora non è liberato in caso di impossibilità sopravvenuta per cause a lui non imputabili, a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (se non è in mora invece l’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione)

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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