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Comunione dei beni

COMUNIONE DEI BENI


Comunione = contitolarità di un diritto reale (es. comproprietà, cousufrutto, cosuperficie..)
- Volontaria → si realizza per volontà delle parti
- Incidentale → si realizza indipendentemente dalla volontà delle parti (es. comunione tra eredi)
- Forzosa → imposta per legge (es. comunione forzosa del muro)
- Legale tra i coniugi → salvo diversi accordi, i beni acquistati dopo il matrimonio si considerano in comproprietà

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso; ciascuno può effettuare modifiche (a sue spese) per migliorare il godimento della cosa
La proprietà della cosa spetta all’insieme, ma ciascuno ha un diritto su una quota della cosa
Ciascuno può disporre della propria quota (es. cederla) o farne oggetto di garanzia per i suoi creditori; inoltre ciascuno può cedere ad altri il godimento della cosa, nei limiti della propria quota

Scioglimento della comunione:
- Ciascuno lo può chiedere in ogni momento; se gli altri non consentono bisogna rivolgersi al giudice che ordinerà lo scioglimento e procederà alla divisione
- Può esserci un patto di non divisione per un periodo massimo di 10 anni
- Non lo si può chiedere se si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di essere utili → in tal caso un soggetto può farsi carico della cosa e conguagliare gli altri

Disposizione → consenso unanime (es. alienazione)
Ordinaria amministrazione → maggioranza semplice (es. regolamento per l’ordinaria amministrazione)
Straordinaria amministrazione → maggioranza dei 2/3 purché la decisione non comporti una spesa notevole per gli altri

Il regolamento non può intaccare i diritti dei singoli all’uso della cosa, alla disposizione della quota.. → nullo
Il regolamento può essere impugnato entro 30 giorni

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
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