Prevedibilità ed evitabilità della colpa
Quando si parla di colpa e di delitti colposi, il problema che ci dobbiamo porre per verificare che il soggetto sia veramente responsabile attiene a due elementi: l’evento colposo deve essere:
- prevedibile dal soggetto;
- evitabile dal soggetto.
In questo si articola il rimprovero di colpa. Bisogna capire bene come la colpa esprima sempre una misura della colpevolezza. La colpa è sempre rimprovero del soggetto. Potrebbero verificarsi dei casi nei quali il soggetto abbia si violato la regola cautelare che l’ordinamento gli chiedeva di rispettare, ma poi l’evento che si è verificato non poteva essere evitato da quel soggetto.
Esempio: viene diffuso un bollettino nivometrico dalla stazione sciistica che annuncia il pericolo di slavine e perciò avvisa i gestori dell’impianto di evitare l’accesso degli sciatori sul pendio. Il soggetto che è chiamato a rispettare questa regola cautelare, che consiste nel mettere il cartello “pista chiusa”, ha trascurato di farlo. 12 sciatori vengono travolti da una valanga e perdono la vita.
La prima valutazione da fare quando si è di fronte ad una contestazione di colpa nei confronti di qualcuno è verificare se il soggetto si è comportato come l’ordinamento gli chiedeva. In questo caso non l’ha fatto. Si è comportato in un modo diverso da quello che l’ordinamento gli chiedeva di avere. Era prevedibile che i soggetti avrebbero trovato la morte ove avessero sciato: In questo caso si, perché c’era un bollettino nivometrico che annunciava il pericolo di slavine. Ma questo di per sé non è sufficiente. Bisogna accertare un altro aspetto: se il soggetto avesse tenuto quel comportamento che la legge gli imponeva, l’evento non si sarebbe verificato: Sarebbe stato evitabile: La risposta sembra essere positiva. Gli sciatori non avrebbero sciato se avessero trovato il cartello. Se fosse però possibile dimostrare che quei sciatori non guardavano i cartelli la situazione sarebbe rovesciata.
Esempio: installo un’antenna sul tesso da sola, per non chiamare un’antennista. Ma un giorno con forte vento l’antenna cade e colpisce un passante. Se viene fuori che la mia antenna non era montata bene, allora si pone il problema di dire, l’evento lesivo che si è verificato era prevedibile: Si, perché se non si sa fare qualcosa, l’ordinamento ci chiede di affidarci a chi quella cosa la sa fare. Era evitabile: Si, a patto però di verificare in concreto anche questo secondo aspetto. Perché il primo aspetto l’abbiamo accertato, ma non è da solo sufficiente ad accertare la colpa.
Perché se per la forza del vento non sia venuta giù solo la mia antenna, ma anche quella degli altri condomini montate da professionisti, ma sia stata la mia a colpire il passante, bisogna valutare se mi fossi rivolto ad un professionista, l’evento potrebbe essere stato evitato: No. Quindi bisogna verificare sia la prevedibilità che l’evitabilità dell’evento. Se l’evento comunque non fosse stato evitabile, anche se avessi rispettato la regola cautelare, non mi può essere mosso nessun rimprovero.
Quando siamo di fronte a ipotesi di colpa specifica, come il soggetto si deve comportare è stabilito dalla norma, mentre nelle ipotesi di colpa generica come il soggetto si deve comportare non è così scontato. Secondo l’art.43 il soggetto viene sanzionato per essere stato negligente, imprudente, imperito. Negligenza, imprudenza e imperizia non sono concetti assoluti, sono concetti di relazione. In particolare il concetto di negligenza è quello che ci consente di distinguere il negligente dal diligente; il concetto di imprudenze tra prudente e imprudente, però questi concetti essendo appunto relativi, dipendono da alcuni parametri. Il parametro per individuare la colpa generica è quello dell’agente modello, colui che professionalmente svolge quel tipo di attività, l’uomo della stessa condizione e professione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
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