Conoscibilità della norma come elemento di sussistenza di colpa
Questo è necessario perché se non potevo conoscere la norma, non potevo sapere come comportarmi, quindi non mi può essere mosso nessun rimprovero. Questo profilo è stato al centro di una delle più importanti sentenze della Corte Costituzionale in materia penale.
La Corte Costituzionale svolge il ruolo di giudice delle leggi e verifica, laddove viene richiesto, se una legge è conforme ai principi della nostra Carta Costituzionale. Se c’è una norma nell’ordinamento che sembra contrastare con qualche principio costituzionale, allora è alla Corte Costituzionale che bisogna rivolgersi. È comporta da 15 giudici: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento, 5 dalla Magistratura.
Alla Corte Costituzionale è stato posto nel 1988 il quesito circa la compatibilità con i principi della corte costituzionale della norma prevista dall’art.5 del codice penale, che enuncia questo principio: nessuno può invocare a proprie scuse l’ignoranza della legge penale. Se qualcuno viola una norma penale non può difendersi dicendo che lui non sapeva che questo fatto fosse punito da una norma. L’ordinamento presume che tutti conosciamo tutte le norme penali. Quello che veniva posto alla Corte Costituzionale era un quesito relativo alla compatibilità di questa norma anche in relazione a quei casi in cui l’ignoranza della norma penale non poteva essere evitata dal soggetto, i cosiddetti casi di ignoranza inevitabile.
Esempio: una norma A punisce se teniamo un certo comportamento, ma una norma B punisce se in quella determinata situazione quel comportamento non lo teniamo. Quindi se tengo un certo comportamento rispondo di omessa bonifica di un terreno, se tengo il comportamento e bonifico, rispondo di gestione illecita di rifiuti. In questi casi il soggetto non sa come comportarsi.
Esempio: il soggetto viene dalla Francia in Italia portando con sé in buona fede una serie di prodotti la cui detenzione in Francia è legittima e in Italia no. Il soggetto che ha violato questa regola ma in buona fede, può far valere questo dato oppure no: Secondo l’art.5 no.
La Corte Costituzionale ha detto che l’art. 5 contrasta con l’art.27 comma 1 della Costituzione: la responsabilità penale è personale. Nella sentenza 364/1998 la Corte Costituzionale ha stabilito che “personalità della responsabilità penale” equivale al concetto di “rimproverabilità del soggetto per il fatto che ha realizzato”. Non può essere rimproverato ad un soggetto un fatto, per il quale il soggetto sullo stesso fatto ha precedentemente subito un procedimento ed è stato assolto. In casi come questo la norma penale non è conoscibile dal soggetto, perché non si può individuare come il soggetto doveva comportarsi, non gli può essere mosso un rimprovero per essersi comportato in quel modo. La Corte Costituzionale nella sentenza ha dato spazio al principio costituzionale di colpevolezza, stabilendo che è uno degli elementi fondamentali del reato, senza il rimprovero non ci può essere pena, non c’è reato. Perché ci sia rimprovero, oltre al dolo e alla colpa, è richiesto anche che la norma penale violata dovesse e potesse essere conosciuta dal soggetto.
Quindi l’art.5 va letto così: nessuno può invocare a proprie scuse l’ignoranza della legge penale, salvo i casi i casi di ignoranza inevitabile. Se il soggetto proprio non poteva conoscere il contenuto della norma che ha violato, allora non gli può essere mosso un rimprovero.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto penale commerciale
- Docente: D'alessandro Francesco
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