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La nozione di imprenditore. L’impresa è “attività organizzata”


L’art. 2082 cc indica tra le caratteristiche dell’attività svolta dall’imprenditore quella dell’organizzazione. Da un lato deve trattarsi di un’attività che risulta dal compimento di una serie di atti, di varia natura, coordinati tra loro e finalizzati al raggiungimento di uno stesso risultato. Da un altro lato il soggetto dovrà organizzare tra loro anche diversi strumenti di produzione per ottenere quel certo prodotto o servizio.
L’attività, per essere organizzata, occorre che l’imprenditore crei un complesso produttivo composto da persone e da beni strumentali (macchinari). Infatti si parla di azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (2555).
Tuttavia è imprenditore anche chi opera senza l’aiuto delle prestazioni lavorative altrui. (come un  gioielliere che gestisce da solo la gioielleria). La conclusione è che l’organizzazione può essere anche solo organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro.
Inoltre non è necessario che l’attività organizzativa si concretizzi in un’azienda, cioè un apparato composto di beni strumentali coordinati per cui sono imprenditori anche coloro che esercitano l’attività senza l’ausilio di collaboratori.
Per alcuni la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza d’impresa. Per altri l’imprenditore è anche il lavoratore autonomo. In conclusione un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessario per aversi impresa. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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