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La liceità come requisito essenziale perchè ad un attività economica sia riconosciuta natura di impresa


La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività venga considerata illecita.
Le imprese illecite si dividono in due grandi categorie:
a. imprese illegali (con fine illecito) cioè quelle esercitano attività  svolte irregolarmente (cc. dd. Attività abusive) perché gestite senza autorizzazione o licenze ma che comunque consentono di essere considerati imprenditori e, quindi, assoggettabili alle procedure concorsuali in caso di insolvenza (banca che esercita attività senza le prescritte autorizzazioni);
b. imprese immorali cioè quelle in cui l’oggetto dell’attività è illecito come il contrabbando di sigarette o spaccio di droga. Queste non consentono il riconoscimento di imprenditori;
c. attività che hanno oggetto lecito durante la cui gestione vengono posti in essere singoli atti illeciti. Questa è certamente un’impresa e per gli atti illeciti sarà chiamato a rispondere l’imprenditore.
In questo caso, la giurisprudenza ha cercato di riconoscere la natura di impresa a certe attività illecite ma sempre al limitato fine della dichiarazione di fallimento mentre ha negato che il soggetto che le abbia compiute possa usufruire delle norme componenti lo statuto dell’imprenditore commerciale favorevoli nei confronti dei terzi.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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