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La nozione di imprenditore. Il requisito della professionalità


L’art. 1 l. fall. dispone l’assoggettabilità dell’imprenditore commerciale al fallimento e concordato preventivo ma, allo stesso tempo, non indica alcuna autonoma configurazione di tale soggetto. È necessario quindi far riferimento alla nozione civilistica fornita dall’art. 2082 cc, secondo cui è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi, e all’art. 2195 cc che fornisce l’elenco delle attività commerciali.
Rispetto a ciò, il requisito della professionalità è individuato sulla base di un’attività abituale, stabile e sistematica. L’attività esercitata occasionalmente, a meno che l’affare non appaia di particolare complessità in relazione sia agli strumenti utilizzati sia al risultato economico, non costituisce impresa e quindi non è assoggettabile al fallimento. Il requisito della professionalità sussiste anche quando vi è attività stagionale in quanto ripetuta con una cadenza temporale fissa presentando i caratteri dell’abitualità, stabilità e sistematicità.
Inoltre, la professionalità non implica che quell’attività sia l’unica svolta dal soggetto in quanto si possono esercitare più attività, tutte o meno configurabili come imprese.
Se l’attività è diretta al compimento di un unico affare, si esclude la qualifica di impresa a meno che la consistenza e la complessità dell’affare abbiano comportato un’organizzazione rilevante che ha operato per un lungo periodo al fine di ottenere la produzione di quell’unico prodotto.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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