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L’accertamento del passivo (artt. 92 e ss.)


E’ una procedura che serve per accertare quali e quanti sono i creditori del fallito, a quanto ammontano le somme creditrici e quali sono garantite da privilegio o meno. Prima della riforma ad ogni sentenza di fallimento seguiva necessariamente un accertamento del passivo. Oggi invece per una questione di economia processuale e di ragionevole durata dei processi, l’ART.102 stabilisce delle condizioni che portano all’esclusione dell’accertamento del passivo. In particolare, il tribunale con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, su istanza del curatore (non ci sono altri soggetti legittimati e né il giudice può adottarlo d’ufficio) depositata almeno 20gg prima dell’udienza stessa. A seguito dell’istanza, il giudice delegato deve sentire il comitato dei creditori e il fallito e ha 20gg per decidere; il parere è obbligatorio ma non vincolante. Infine il giudice delegato provvede con decreto e può disporre di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo solo se nessuno dei creditori può ottenere qualcosa. Questo avverrà in 2 casi: quando il fallimento non ha attivo e quando l’attivo non supera le spese della procedura e quelle prededucibili poiché anche in questo caso non rimarrebbe lo stesso niente per i creditori ammessi. Tuttavia sempre l’art. precisa che non si proceda ad accertamento del passivo anche se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali udienze successive dando così luogo all’interruzione dell’accertamento stesso che avviene con lo stesso meccanismo. In entrambi i casi comunque il curatore deve comunicare il decreto che dichiara il non farsi luogo all’accertamento ai creditori che abbiano fatto domanda di ammissione all’attivo, i quali nei 15gg successivi possono presentare reclamo con ricorso alla corte d’appello (co.2). Aggiunge il co.3 che l’unico decreto reclamabile è quello di accoglimento che dispone il non darsi luogo all’accertamento e non quello di rigetto dell’istanza del curatore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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