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La revocatoria ordinaria nel fallimento


In sede fallimentare può essere esercitata anche l’azione revocatoria ordinaria, ricorrendone i presupposti. 

Art. 66: il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del c. c. La norma non è stata modificata dalla riforma. La legittimazione a proporre l’azione revocatoria ordinaria spetta esclusivamente al curatore davanti al tribunale fallimentare. Presupposto soggettivo consiste nella conoscenza della lesione della garanzia patrimoniale arrecata dall’atto impugnato nel momento in cui lo stesso è stato compiuto. Il presupposto oggettivo consiste nella lesione della garanzia patrimoniale causata dall’atto impugnato ed ancora in essere al momento dell’esercizio dell’azione.
La prova della sussistenza di entrambi i presupposti spetta al curatore, non essendo prevista alcuna deroga al regime probatorio ordinario. Il termine per l’esercizio dell’azione è quello di 5 anni previsto dall’art. 2903 c. c. in tema di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria.
L’azione revocatoria ordinaria può essere esercitata, in alternativa con la revocatoria fallimentare, anche nei confronti di atti posti in essere nel c.d. periodo sospetto.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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