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Domanda di ammissione al passivo (art. 93)


Il creditore appresa la notizia del fallimento del proprio debitore e della necessità di presentare domanda di partecipazione al concorso entro un certo termine predispone la domanda di insinuazione al passivo, secondo le modalità stabilite dall’art.93 ossia: le generalità del creditore; la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo oppure la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione (quest’ultima cosa è una novità apportata dalla riforma); l’esposizione di fatto e di diritto degli elementi che costituiscono il fondamento della domanda; eventuale indicazione di diritti di prelazione. Il ricorso tuttavia può anche essere sottoscritto personalmente dalla parte senza necessità di un difensore. Al ricorso poi sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore e i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza almeno 15gg prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti 1,2,3. Tuttavia in base all’art.96 la dichiarazione di inammissibilità non preclude la successiva riproposizione della domanda.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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