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La sorte degli atti fra coniugi (ART. 69)


L’art. 69 detta una disciplina abbastanza severa per gli atti intervenuti tra il soggetto poi dichiarato fallito e il coniuge: infatti, sono soggetti a revoca tutti gli atti di disposizione compiuti tra coniugi per tutto il periodo in cui il fallito ha esercitato un’impresa commerciale. A seguito dell’intervento della Corte Cost. la disciplina, originariamente dettata solo per gli atti a titolo oneroso, è stata estesa anche agli atti a titolo gratuito. Per sottrarsi alla revocatoria il coniuge deve provare l’ignoranza dello stato di insolvenza. La norma trova applicazione per tutti gli atti compiuti in costanza di matrimonio, anche se posti in essere in pendenza di uno stato di separazione fino alla sentenza di divorzio.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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