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Il diritto di voto del fallito


Prima della riforma, il fallimento determinava inoltre la perdita dell’elettorato attivo e passivo. Tale effetto era previsto da una legge speciale, secondo cui non sono elettori e di conseguenza non sono eleggibili, coloro che sono dichiarati falliti finchè dura lo stato del fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data della sentenza dichiarativa. Questa sanzione portava con sé altre limitazioni, essendovi attività che per legge sono precluse a coloro che siano privi dei diritti politici come la professione di avvocato, di dott. Commercialista, di ragioniere, di notaio, ecc. La riforma ha abrogato l’art. 2 della legge speciale che disponeva la cancellazione dei falliti dalle liste elettorali e, quindi, la perdita dell’elettorato attivo e passivo. Ne discende che sono venute meno per il fallito le preclusioni all’esercizio di attività per le quali è previsto il godimento dei diritti civili e politici ma non l’esclusione per chi è fallito tout court.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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