Altri obblighi a carico del fallito
La riforma ha innovato radicalmente l’art. 49 secondo il quale il fallito non poteva allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato e aveva l’obbligo (sanzionato penalmente) di presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato ogni volta fosse chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice delegato lo autorizzasse a comparire per mezzo di mandatario. Il giudice delegato poteva far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottemperava all’obbligo di presentarsi. La norma poteva, inoltre, costituire una condizione ostativa al rilascio del passaporto o un motivo di ritiro. Si trattava di una disposizione che comprimeva uno dei diritti fondamentali del cittadino che, secondo la cost. può essere limitato solo per motivi di sanità e di sicurezza. Il legislatore del ’42 mostrava di individuare la ragione di questa norma nei motivi di sicurezza. Oltre alla dottrina, si è espressa anche la Corte Cost. a riguardo. Oggi la mutata impostazione dell’art. 49 emerge già dalla rubrica dove all’obbligo di residenza è stato sostituito con una formula più generica “obblighi del fallito”. Dal co. 1 discende che il fallito non incontra limitazioni ai suoi spostamenti di residenza o domicilio. venuto meno l’obbligo di non allontanarsi dalla residenza, il fallito deve solo comunicare al curatore le eventuali variazioni di residenza o di domicilio. Viene quindi statuito un dovere di informazione, rispettato il quale, ogni trasferimento è ammesso. Conseguentemente, caduto l’obbligo di residenza che si poneva come condizione ostativa al rilascio del passaporto, viene meno la legittimazione al ritiro di quel documento. Anche l’art. 49 si pone nell’ambito del dovere di collaborazione posto a carico del fallito. Così rientra nel dovere di collaborazione l’obbligo del fallito di informare il curatore delle variazioni di residenza o di domicilio e anche l’obbligo di presentarsi al curatore, al giudice delegato e al comitato quando siano stati richiesti informazioni o chiarimenti, questa prescrizione non è però accompagnata da alcuna sanzione diretta. Il tribunale valuterà omissioni di variazioni di residenza, mancata presentazione al giudice, o comparsa mediate mandatario senza che vi sia l’autorizzazione del giudice, al fine della concessione o meno dell’esdebitazione. Viene meno, infine, la sanzione dell’accompagnamento coattivo in caso di mancata ottemperanza all’ordine di presentarsi, impartito dal giudice.
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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