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Gli effetti nei confronti dei creditori


Categorie dei creditori:
• Creditori concorsuali, perché hanno un diritto di partecipare alla procedura, sono coloro che sono diventati creditori del soggetto fallito in un momento anteriore all’apertura del fallimento; i fatti, il processo di cristallizzazione della massa privata esclude che posa trovare soddisfazione sul patrimonio oggetto dello spossessamento chi sia diventato creditore del fallito per atti compiuti  dopo l’apertura della procedura;
• Creditori concorrenti, si chiamano così i creditori concorsuali che effettivamente partecipano alla procedura;
• Crediti prededucibili, crediti sorti posteriormente all’apertura del fallimento che trovano comunque soddisfazione nel patrimonio del fallito (art. 111). Elemento caratterizzante di questi crediti non è la loro manifestazione successiva al fallimento, ma l’inerenza alla procedura: es. spese sostenute per l’istanza di fallimento; per la registrazione della sentenza dichiarativa; … I creditori titolari di crediti prededucibili sono spesso chiamati creditori della massa.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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