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Efficacia ed effetti del concordato (artt.130 e 135)


La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione o dal momento in cui si esauriscono le eventuali impugnazioni previste. Questa norma avvalora la natura contrattuale del concordato il quale ha forza di legge tra le parti con la conseguente riduzione dei poteri del giudice nella gestione della crisi.
Ai sensi dell’art.135 il concordato vincola tutti i creditori anteriori al fallimento, compresi quelli muniti di ipoteca o di altro diritto di prelazione e quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo e conseguentemente il proponente, il debitore e gli eventuali garanti. Per il proponente comporta l’estensione dell’impegno verso tutti i creditori chirografari anteriori e precisamente verso coloro: che sono stati ammessi al passivo; che hanno presentato opposizione o insinuazione tardiva; che non hanno chiesto l’ammissione al passivo. Così, tutti i creditori anteriori alla procedura, anche se non concorrenti, devono ricevere lo stesso trattamento e quindi subire la riduzione, stabilita nel concordato, nel pagamento del credito. La differenza tra creditori insinuati e rimasti inerti si ha sul piano delle garanzie; l’inerzia infatti priva i creditori delle garanzie ma è ammesso il patto contrario. Con la corresponsione della percentuale concordataria al creditore chirografario, il credito si estingue per l’intero ed il fallito non è poi più tenuto a fare altri pagamenti per la parte residua. Il proponente è tuttavia, tenuto a corrispondere l’intero sia ai creditori in prededuzione sia ai privilegiati.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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