Risoluzione e annullamento del concordato ( artt. 137 e 138)
Il mancato adempimento da parte del proponente delle obbligazioni assunte determina la risoluzione dell’accordo. La giurisprudenza ha sempre ritenuto non ci sia una valutazione discrezionale del tribunale sulla gravità o l’imputabilità degli inadempimenti. Il tribunale deve soltanto accertare se il concordato è stato eseguito nei termini e con le modalità stabiliti nella sentenza di omologazione. La domanda di risoluzione può essere proposta dal curatore, dal comitato, da uno o più creditori o dal tribunale d’ufficio. Accertata la sussistenza dell’inadempimento, il tribunale deve pronunciare con decreto, in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Il decreto è provvisoriamente esecutivo (ed è reclamabile davanti alla corte d’appello), determina la riapertura del fallimento e ha effetto nei confronti di tutti i creditori concordatari. La risoluzione dev’essere richiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
L’art.138 prevede poi che, su richiesta del curatore o di qualunque creditore, il concordato può essere annullato se, nel corso della procedura, emerge che il passivo concordatario è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o occultata parte rilevante dell’attivo. L’elencazione è tassativa e, di conseguenza, non è ammessa altra azione di nullità al di fuori di quelle elencate dalla norma. L’azione dev’essere proposta con ricorso entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e in ogni caso non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso sono il curatore e qualunque creditore e quindi anche quelli non insinuati o non ammessi al passivo. A differenza della risoluzione, il tribunale non ha il potere di annullamento d’ufficio. Il ricorso apre un procedimento che si svolge nelle forme previste anche per la risoluzione e si conclude con un decreto reclamabile, il quale annullando il concordato riapre il fallimento con gli stessi effetti previsti in caso di risoluzione del concordato.
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Autore:
Alessandro Remigio
[Visita la sua tesi: "L'offerta fuori sede di strumenti finanziari"]
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- Università: Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara
- Facoltà: Economia
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