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Risoluzione e annullamento del concordato ( artt. 137 e 138)


Il mancato adempimento da parte del proponente delle obbligazioni assunte determina la risoluzione dell’accordo. La giurisprudenza ha sempre ritenuto non ci sia una valutazione discrezionale del tribunale sulla gravità o l’imputabilità  degli inadempimenti. Il tribunale deve soltanto accertare se il concordato è stato eseguito nei termini e con le modalità stabiliti nella sentenza di omologazione. La domanda di risoluzione può essere proposta dal curatore, dal comitato, da uno o più creditori o dal tribunale d’ufficio. Accertata la sussistenza dell’inadempimento, il tribunale deve pronunciare con decreto, in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Il decreto è provvisoriamente esecutivo (ed è reclamabile davanti alla corte d’appello), determina la riapertura del fallimento e ha effetto nei confronti di tutti i creditori concordatari. La risoluzione dev’essere richiesta entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
L’art.138 prevede poi che, su richiesta del curatore o di qualunque creditore, il concordato può essere annullato se, nel corso della procedura, emerge che il passivo concordatario è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o occultata parte rilevante dell’attivo. L’elencazione è tassativa e, di conseguenza, non è ammessa altra azione di nullità al di fuori di quelle elencate dalla norma. L’azione dev’essere proposta con ricorso entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e in ogni caso non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Soggetti legittimati alla presentazione del ricorso sono il curatore e qualunque creditore e quindi anche quelli non insinuati o non ammessi al passivo. A differenza della risoluzione, il tribunale non ha il potere di annullamento d’ufficio. Il ricorso apre un procedimento che si svolge nelle forme previste anche per la risoluzione e si conclude con un decreto reclamabile, il quale annullando il concordato riapre il fallimento con gli stessi effetti previsti in caso di risoluzione del concordato.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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