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Esecuzione del concordato (art.136)


L’art.136 fa discendere dall’omologazione l’obbligo di eseguire il concordato però non dice se quest’obbligo scatta dal deposito oppure dal momento in cui il decreto diventa definitivo. La norma però lascia intendere che è dal momento del deposito in cancelleria che il debitore, o chi ha assunto l’impegno, deve dar corso alle sue obbligazioni concordatarie. Gli organi preposti alla procedura, tuttavia, non cessano la loro funzione con l’omologazione, dovendo da quel momento sorvegliarne l’adempimento sulla base delle modalità fissate nel decreto di omologazione e sulla base dei termini dell’accordo. L’esecuzione non riguarda solo le operazioni di pagamento dei creditori, potendo eventualmente anche l’attività relativa alla liquidazione dei beni. Esecutori materiali del pagamento possono essere il proponente o i suoi eventuali garanti o il curatore, previa consegna delle somme necessarie. Accertato che il concordato sia stato eseguito integralmente, e quindi che siano stati pagati tutti i creditori ammessi e siano state depositate le somme relative ai creditori contestati o irreperibili, il giudice delegato ordina con decreto non impugnabile lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato. Il decreto che accerta la completa esecuzione del concordato è soggetto alle stesse forme di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento. La norma sancisse poi che le spese sono a carico del debitore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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