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L’esame della proposta (art.125)


Dal momento della presentazione del ricorso si apre la fase della richiesta da parte del giudice delegato dei pareri. Curatore e comitato compiono una prima valutazione della proposta comparandola con i presumibili esiti della liquidazione fallimentare. Se sono state costituite classi di creditori, il tribunale viene chiamato ad esprimere un giudizio sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi. Il tribunale terrà conto dei pareri del comitato e del curatore e della relazione di stima dei beni oggetto delle varie garanzie se è stato offerto un pagamento in percentuale anche ai creditori privilegiati. E’importante capire che il tribunale è investito del giudizio sulle classi e quindi la proposta di concordato, nella fase preliminare, gli è sottoposta solo se il proponente si è avvalso della facoltà di diversificare i creditori in classi. E’ infatti assente l’espressa previsione di una valutazione di convenienza da parte del tribunale; questo giudizio è rimesso ai creditori i quali costituiscono una delle parti dell’accordo ed è quindi logico che l’esame di convenienza spetti loro. Il giudice delegato, espletati gli adempimenti formali e acquisito il parere favorevole del curatore, ordina la comunicazione della proposta ai creditori. Ottenuti i pareri, verificata la corretta formazione delle classi, il giudice delegato deve rimettere il giudizio di convenienza ai creditori affinchè possano esprimere il proprio dissenso. Solo il parere del curatore è vincolante; non lo è invece quello del comitato. Così se il curatore non dà parere favorevole si produce un blocco perché la proposta non può essere comunicata ai creditori.
L’art.125 ammette poi che le proposte di concordato possano essere plurime, potendo essere portate in votazione congiuntamente per rendere possibile una comparazione. L’art.126 poi al fine di rendere più veloce e semplificata la procedura, prevede che se le comunicazione sono dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta mediante pubblicazione del testo integrale della proposta in uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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