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I Soggetti del Fallimento


Chi fallisce e quando?
L’Art 1 e l’Art 5 della Legge Fallimentare rispondono a questi quesiti; l’Art 5 rappresenta il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
- Art 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:  
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.”
- Art 5. Stato d'insolvenza.
“L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”
Per essere soggetti a fallimento quindi basta presentare anche solo uno di questi requisiti, cioè il superare anche solo una di queste soglie:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €;
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 €;
- ammontare di debiti non superiori a 500.000 € nel momento in cui viene presentata l’istanza di fallimento.
Se l’imprenditore invece presenta questi valori inferiori alle soglie, allora non è soggetto a fallimento.
L’Art 5 indica quando si è soggetti al fallimento: è il presupposto oggettivo della dichiarazione di fallimento.
Premessa storica: nel 1942 venne promulgato il Codice Civile, contenuto in un regio decreto, e nel definire la figura dell’imprenditore, era stata operata una tripartizione: le figure individuate furono quella dell’imprenditore agricolo (il coltivatore diretto del fondo), dell’imprenditore commerciale che produce beni e servizi e quella del piccolo imprenditore commerciale (l’artigiano, anch’esso produttore di beni e servizi).
Per permettere una distinzione fra piccolo imprenditore e imprenditore che piccolo non è, si ricorre a criteri qualitativi che fanno riferimento alla modalità dell’organizzazione: il primo criterio impone che vi sia l’utilizzo come fattore produttivo del lavoro personale del piccolo imprenditore all’interno dell’attività d’impresa, o del lavoro dei famigliari; il secondo criterio vuole che tale lavoro sia il fattore produttivo prevalente (quindi superiore all’impiego del fattore capitale e del fattore lavorativo apportato da altri dipendenti).
Risulta così complicato individuare, verificare il requisito della prevalenza.

All’interno del Codice Civile ci sono quattro classi di norme per l’imprenditore commerciale, che ne rappresentano lo “statuto”, che lo caratterizzano:
- l’iscrizione nel registro delle imprese;
- l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- la rappresentanza commerciale (la figura dell’institore e del procuratore);
- l’assoggettamento a fallimento e alle procedure concorsuali.
Sono, queste quattro, le classi che configurano la figura dell’imprenditore commerciale, non del piccolo imprenditore o dell’imprenditore agricolo.
La Legge Fallimentare del ’42 è coeva al Codice Civile; dalla Legge Fallimentare si perveniva ad una definizione di piccolo imprenditore utilizzando due parametri quantitativi: il reddito accertato che deve risultare inferiore al minimo imponibile in sede di dichiarazione d’imposta di ricchezza mobile, o in alternativa, in caso di mancanza di accertamento sul reddito, si andava a guardare il capitale impiegato, che al tempo non doveva superare 1.000.000 di Lire.
Compariva così una difficoltà di interpretazione, in quanto si avevano due diverse nozioni di piccolo imprenditore: una dal Codice Civile e una dalla Legge Fallimentare.
Inoltre nel 1956 venne approvata una legge sull’artigianato che complicò ancora più il quadro.
Si è poi successivamente aperto un processo di semplificazione, tale da permettere una diminuzione di tutte queste complicazioni che si erano venute a creare, in quanto si son persi dei “pezzi per strada”: ad esempio nel 1973 si è persa la parte della ricchezza mobile, cosiccome il criterio del milione di Lire; inoltre è stata data una nuova definizione di artigiano.
Cosa è rimasto?
E’ rimasto l’Art  2083 e l’Art 1 della L.F. dove si dice che le società sono sempre soggette a fallimento (il piccolo imprenditore è soggetto invece all’Art 2083).
Quindi ricapitolando, l’Art 1 L.F. esponeva un criterio di determinazione di piccolo imprenditore a livello quantitativo, mentre l’Art 2083 del Codice Civile dava una definizione qualitativa, e tali differenti versioni non erano conciliabili: in seguito l’Art 1 L.F. cadde (in quanto nel 1973 si era persa la parte della ricchezza mobile, cosiccome il criterio del milione di Lire), ma oggi si è nuovamente tornati alla situazione passata di confusione con l’introduzione del nuovo Art 1 L.F.
Le società quindi falliscono sempre, mentre si riscontrano difficoltà nel caso dell’imprenditore individuale, in quanto è necessario:
- accertare se l’imprenditore svolgeva un’attività nell’ambito dell’impresa come fattore produttivo (non è accettata quindi la sola attività di direzione dell’impresa);
- superare lo scoglio della prevalenza.
Di fronte a queste incertezze ci si è orientati a trasformare il criterio della prevalenza in un criterio quantitativo; cioè, quando il fatturato, o il capitale impiegato, non risultavano essere superiori ad un certo ammontare: tuttavia questo ammontare non era stato specificato, sicché i valori variavano da un tribunale ad un altro.
Intervenne allora il legislatore, che nel 2006 applicò dei criteri quantitativi, considerando fallibili le società al di sopra di certe soglie: il risultato di tutto questo è stato un ridimensionamento drastico del numero dei fallimenti.
Nel 2007 c’è stato un correttivo che ha nuovamente ampliato la fallibilità, anche se in maniera limitata; inoltre con la riforma del 2007 son state corrette alcune pecche che erano presenti nel testo del 2006.
Il legislatore deve compiere alcune scelte di fondo di politica legislativa:
- fallisce solo l’imprenditore: quindi il soggetto non imprenditore non può fallire;
- fallisce solo l’imprenditore commerciale.
L’imprenditore agricolo risultava essere soggetto a due rischi: il non riuscire a produrre in guadagno, cioè il rischio d’impresa vero e proprio, e il rischio atmosferico.
La dottrina ha criticato la scelta del legislatore di sottrarre l’imprenditore agricolo al fallimento, ancor più che ora la sua attività si è molto avvicinata anche a tipi di attività commerciali, ed essendosi fortemente ridimensionato il grado di rischio legato ad effetti atmosferici. Di conseguenza era stata avanzata la proposta di assoggettare anche l’imprenditore agricolo a fallimento.
Oggi l’imprenditore agricolo è sottratto al fallimento (desumibile dall’Art 1 L.F.), ma nel 2001 è stata emanata una legge in materia agraria che ha riformato l’Art 2135: oggi è presente così una nozione molto più ampia di imprenditore agricolo rispetto alla nozione originaria del ’42, in quanto ad esempio si ritiene imprenditore agricolo anche chi esercita l’attività al di fuori del fondo.
La conseguenza evidente di ciò è che è più numerosa l’area di chi è qualificabile come imprenditore agricolo, estendendo così l’immunità da fallimento.
- fallimento dell’imprenditore commerciale se al di sopra di certe soglie.
Esigenza di funzionalità della giustizia: non si possono intasare i tribunali fallimentari di piccole procedure, che non portano a nulla e presentano gli stessi costi delle procedure più grandi; di conseguenza vi è un’esigenza di efficienza che porta ad eliminare i piccoli fallimenti, esentando i fallimenti di imprese di piccole dimensioni.
Il non fallire può essere visto come un privilegio (ad esempio a livello di immunità da reati di tipo fallimentare); ma può presentare tuttavia un paradosso, in quanto si può presentare il vantaggio dell’esdebitazione (Art 142), vantaggio non godibile nel caso di non assoggettamento a fallimento. Difatti un imprenditore non soggetto a fallimento che presenta solo più debiti, sarà chiamato a cessare la sua attività, e i creditori inizieranno a pignorarne tutti i beni possibili, e questo soggetto non riuscirà più ad uscirne; invece il fallimento viene visto come una via d’uscita, perché una volta chiuso il fallimento, e cioè una volta che il condannato viene obbligato a risarcire ad esempio il 20% dei suoi debiti, vi è per il soggetto l’esdebitazione, e così si cancellano tutti i debiti dell’imprenditore “sfortunato e onesto”.
Un discorso di tecnica legislativa va invece operato per determinare le modalità di individuazione dell’imprenditore soggetto a fallimento:
- le soglie per le società e per gli imprenditori individuali;
- l’individuazione del tipo di soglie (le migliori sono quelle quantitative, che però di per sé creano sempre ingiustizie).

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
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